L’imposta proporzionale di registro sui contratti di locazione finanziaria in corso al 1° gennaio 2011 non è dovuta per le annualità i cui termini di pagamento non erano ancora scaduti a quella data. Se nel frattempo il tributo è stato già versato, i contribuenti potranno dedurre la somma al momento della determinazione della sostituiva. È uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/E di oggi, che illustra le novità fiscali legate alla nuova disciplina del leasing immobiliare introdotta dalla legge di stabilità 2011 (art. 1, commi 15 e 16 della legge n. 220/2010) in relazione alle imposte indirette. In seconda battuta, il documento di prassi fa luce sulle modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva delle ipocatastali che le parti di tutti i contratti di locazione finanziaria immobiliare in corso al 1° gennaio scorso sono tenuti a versare entro il 31 marzo prossimo.
Esempi di calcolo e confini della sostitutiva – La circolare precisa che le imposte di registro versate proporzionalmente possono essere dedotte dalla sostitutiva per i contratti di leasing relativi non solo a immobili strumentali, ma anche a quelli abitativi. La stessa regola vale per l’imposta di registro pagata per la comunicazione all’Agenzia della proroga del contratto. In generale, l’imposta sostitutiva si calcola applicando al costo finanziario del bene immobile l’aliquota del 2 per cento per i fabbricati strumentali e del 3 per cento per quelli abitativi. Successivamente si scomputano le imposte proporzionali corrisposte sul contratto di leasing e si riduce l’importo di una percentuale forfetaria del 4 per cento moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto. Per gli immobili da costruire o in corso di costruzione si fa riferimento al costo di realizzazione. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, l’imposta sostitutiva è dovuta, oltre che per i contratti di locazione finanziaria relativi a immobili strumentali o a uso abitativo, anche per quelli che riguardano immobili da costruire o in costruzione, cave e impianti fotovoltaici. In caso di locazione finanziaria in pool, i soggetti tenuti a versare l’imposta sono l’utilizzatore e ciascuna delle società concedenti.
Immobile acquistato da società di leasing, chi deve pagare cosa – Se una società di leasing compra un immobile concesso in locazione finanziaria, i contribuenti obbligati a versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono, oltre ai pubblici ufficiali che hanno redatto l’atto, le parti contraenti e l’utilizzatore dell’immobile. Questa regola vale anche per i trasferimenti immobiliari fatti nell’ambito di operazioni di leasing in costruzione, per esempio per l’acquisto del terreno su cui realizzare il fabbricato da dare in locazione finanziaria.
Cos’è cambiato in sintesi – La legge di stabilità 2011 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina applicabile ai contratti di locazione finanziaria di beni immobili e agli atti di acquisto e cessione degli stessi beni, sia ad uso abitativo sia strumentali. Più precisamente, dall’inizio di quest’anno l’acquisto di un immobile strumentale da parte di una società di leasing sconta le imposte ipocatastali nella misura ordinaria del 3 e dell’1 per cento, a condizione che l’operazione rientri in campo Iva. Inoltre, per le cessioni che derivano dall’esercizio dell’opzione di acquisto da parte dell’utilizzatore o dalla risoluzione del contratto per inadempienza di quest’ultimo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Nello stesso tempo, la nuova disciplina ha istituito un’imposta sostitutiva delle ipocatastali che le parti di tutti i contratti di locazione finanziaria immobiliare in corso al 1° gennaio scorso sono tenuti a versare entro il 31 marzo prossimo esclusivamente in via telematica.
Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Allo stesso indirizzo è possibile consultare una scheda sull’argomento.