Richiesta di rateizzazione: i chiarimenti dell’Agenzia

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Se l’impresa o società o persona fisica ha delle pendenze fiscali nei confronti dell’INPS o dell’INAIL o dell’Agenzia delle Entrate, può chiedere una rateazione delle somme dovute.
L’Agenzia delle Entrate, come anche l’INPS o l’INAIL, dopo la scadenza di un importo loro dovuto inviano, dopo qualche mese, un avviso, detto “avviso bonario” con l’importo del debito ed un minimo di sanzioni ed interessi aggiuntivi per il ritardato pagamento. Il contribuente, sia esso persona fisica o soggetto diverso, ha tempo 30 giorni per poter saldare il debito. Trascorso tale tempo, l’Ente provvederà ad emettere una cartella esattoriale, tramite l’Agente di riscossione, solitamente Equitalia, con ulteriori somme aggiuntive, a titolo di sanzione ed interessi di mora. Tale cartella esattoriale sarà recapitata al contribuente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e da quel momento inizieranno a decorrere 60 giorni di tempo per poter pagare. Trascorsi i 60 giorni, l’Agente di riscossione aumenterà ulteriormente gli importi relativi a sanzioni ed interessi. Sia nel caso di emissione dell’”avviso bonario” o della cartella esattoriale, il contribuente può fare richiesta di rateazione degli importi dovuti, purchè questi ultimi superino almeno € 100,00.
Occorrerà compilare una modulistica predisposta dall’Ente creditore, specificando gli importi dovuti e la motivazione per cui si richiede la rateazione. La richiesta viene fatta in carta semplice e nel caso di rateazione di importi su cartella esattoriale bisognerà allegare: copia dell’ultima dichiarazione dei redditi, l’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) per le persone fisiche o, se si tratta di una società, una situazione economico-patrimoniale aggiornata.

di Ilaria Cristina