Agevolazione prima casa per eredi e donatari. La bugia coinvolge tutti

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In caso di falsa dichiarazione decade dal beneficio fiscale per la prima casa non solo il dichiarante ma tutti i soggetti coinvolti nella successione o nella donazione. Le sanzioni, invece, si applicano soltanto a chi ha erroneamente dichiarato il possesso dei requisiti. Negli altri casi di decadenza, cioè quando la residenza non viene trasferita entro 18 mesi oppure quando la casa viene venduta nei 5 anni senza riacquisto di un altro immobile nei 12 mesi successivi, la maggiore imposta è richiesta unicamente al dichiarante che allo stesso modo deve versare le relative sanzioni. La risoluzione 33/E, di oggi, illustra i casi in cui si decade dal beneficio previsto dalla Legge 342 del 2000, che prevede, per il trasferimento di un immobile oggetto di successione o donazione, l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale a favore di tutti gli eredi o donatari, a patto che almeno uno di loro possieda i requisiti per usufruirne.

Dichiarazione mendace

Mentire al fisco non conviene a “nessuno”. In caso di falsa dichiarazione da parte del contribuente che ha effettuato la dichiarazione necessaria per ottenere l’agevolazione prima casa, il beneficio decade per tutti i soggetti coinvolti. La risoluzione spiega, infatti, che se la dichiarazione è mendace non sussistono all’origine i requisiti per ottenere l’agevolazione e quindi non spettando al dichiarante, non compete neanche agli altri eredi o ai donatari. Le sanzioni, invece, sono applicabili soltanto al beneficiario che si è reso colpevole di falsa dichiarazione.

Mancato trasferimento di residenza

Agevolazione al vento anche nel caso in cui il dichiarante non trasferisca la residenza entro 18 mesi dall’acquisizione dell’immobile. In questo caso però è interessato dal recupero dell’imposta e dal pagamento delle sanzioni soltanto il beneficiario dichiarante, in quanto è il suo inadempimento la causa della decadenza del beneficio.

Rivendita senza riacquisto

Salvi i coeredi e gli altri donatari anche nel caso in cui si rivenda l’immobile entro cinque anni dall’acquisizione e non si riacquisti un nuovo immobile entro un anno. Anche in questo caso il recupero dell’imposta e il pagamento delle sanzioni soni in capo soltanto al dichiarante. Il testo della risoluzione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Allo stesso indirizzo è possibile consultare una scheda sull’argomento