Banco Popolare, Banca Italease e società da quest’ultima direttamente controllate hanno sottoscritto con l’Agenzia delle entrate un accordo avente per oggetto la definizione complessiva di una serie di contestazioni elevate da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Le contestazioni si riferiscono ad una serie di processi verbali di constatazione ed avvisi di accertamento notificati a Banca Italease ed alle sue controllate con riferimento alle annualità dal 2001 al 2009.
Con la formalizzazione di tale accordo le parti si impegnano a definire le singole vertenze in contenzioso, i singoli accertamenti non ancora impugnati ed i rilievi oggetto dei singoli processi verbali e segnalazioni. La suddetta definizione stragiudiziale fissa in complessivi Euro 210 milioni l’importo che dovrà essere versato in un’unica soluzione da parte di Banca Italease e delle società da quest’ultima controllate a titolo di maggiori imposte (principalmente IVA), sanzioni ed interessi.
A fronte di tale impegno di pagamento nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 del Banco Popolare verrà stanziato uno specifico fondo rischi. L’effetto complessivo sull’utile netto consolidato dell’esercizio 2010 ammonta a circa euro 166 milioni.
Le vertenze fiscali riguardanti le società dell’ex Gruppo Banca Italease escluse dalle definizione stragiudiziale evidenziano pretese residue dell’Amministrazione Finanziaria pari a circa euro 90 milioni. I primi gradi di giudizio relativi a tali vertenze si sono conclusi con esito favorevole per le società del Gruppo.
Il Banco Popolare sottolinea che la decisione di addivenire alla definizione extragiudiziale delle controversie si inquadra nell’ambito del più ampio progetto di derisking avviato successivamente all’acquisizione del controllo di Banca Italease. In particolare la decisione è stata assunta dal Banco Popolare da Banca Italease e dalle altre società controllate interessate in una logica di riduzione del contenzioso finalizzata all’eliminazione della situazione di incertezza correlata ai possibili impatti negativi dell’esito del contenzioso sulla posizione patrimoniale del Gruppo. La definizione stragiudiziale, per sua natura, non implica peraltro riconoscimento alcuno delle contestazioni formalizzate dall’Amministrazione finanziaria nell’ambito dei rilievi oggetto di definizione.