Anche nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate riconosca in corso di causa la nullità degli accertamenti e provveda ad annullarli il contribuente ha diritto comunque al risarcimento dei danni.
A prevederlo è la Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 5120 depositata il 3 marzo 2011, sembra spingersi oltre rispetto a quanto stabilito da altre precedenti pronunce in tema di risarcimento dei danni da atto illegittimo (si veda ad esempio la sentenza n.13801/04 o la n.689/10).
In tale pronuncia, infatti, viene sancito che in questi casi l’Amministrazione finanziaria è tenuta non solo al risarcimento delle spese legali ma anche a tutte quelle sostenute dal contribuente per confrontarsi con l’ufficio prima di iniziare il contenzioso (si pensi agli inviti dell’Amministrazione finanziaria al contribuente a fornire spiegazioni e/o documenti e quindi ai costi sopportati dallo stesso per farsi assistere da un professionista).
Tutto ciò, spiega la Suprema Corte, deriva dal fatto che pur trattandosi di attività discrezionale (si fa riferimento al potere dell’Agenzia delle Entrate di annullare un proprio accertamento illegittimo) grava sull’Amministrazione finanziaria – come per tutte le amministrazioni – un principio fondamentale di neminem laedere previsto dall’articolo 2043 del Codice civile.
Pertanto, qualora l’Agenzia delle Entrate con il proprio comportamento abbia causato dei danni al contribuente essa è tenuta al risarcimento.
Avv. Matteo Sances
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