Diviene obbligatorio il tentativo di mediazione fra le parti nelle liti in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Il procedimento di mediazione non potrà durare più di quattro mesi.
La riforma della mediazione civile ha come obiettivo principale quello di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi.
Questa riforma si affianca alla riforma del Processo Civile e al Programma di Digitalizzazione della Giustizia con cui s’intende intervenire nella fase di lavorazione delle cause.
La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Il mediatore
Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzieta’. L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia.
Il registro degli organismi di mediazione
La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.
Gli ordini professionali
Gli ordini professionali possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia. Gli ordini forensi possono costituire organismi di mediazione in ogni materia. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale.
Gli organismi degli ordini professionali e delle camere di commercio sono iscritti nel registro del Ministero della giustizia a semplice domanda.
Consob e Banca d’Italia
Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può essere esperito:
– presso gli organismi di mediazione
– davanti alla Camera di conciliazione della Consob
Anche il ricorso all’ Arbitro bancario e finanziario costituito dalla Banca d’Italia produce analoghi effetti giuridici (assolve la condizione di procedibilità per poter poi rivolgersi al giudice).
Tipi di mediazione
La mediazione può essere:
– facoltativa, e cioé scelta dalle parti
– demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione
– obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione
Mediazione obbligatoria
Dal 21 marzo 2011 la mediazione sarà obbligatoria nei casi di una controversia in materia di:
– diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.)
– divisione
– successioni ereditarie
– patti di famiglia
– locazione
– comodato
– affitto di aziende
– risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
– contratti assicurativi, bancari e finanziari
L’obbligatorietà per le numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012 per consentire un avvio graduale del meccanismo.
Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti o comunque indilazionabili.
Provvedimenti giudiziali urgenti
Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili.
Procedimento di mediazione
La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti possono scegliere liberamente l’organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.
Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia. L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo. Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno. In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell’organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.
Mediazione durante il processo
Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione.
Durata della mediazione
Il tentativo i mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge di 4 mesi. Ogni causa civile ha una pausa iniziale che va dalla notifica della citazione al convenuto alla prima udienza di 90 giorni ed è prassi consolidata che in sede di prima udienza almeno una delle parti chieda un ulteriore rinvio di 80 giorni La mediazione civile consente di svolgere il tentativo di conciliazione in parallelo rispetto all’avvio della causa in Tribunale e quindi senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria.
Esito della mediazione
L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo. Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.
Proposta del mediatore
Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono. Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se il regolamento dell’organismo lo prevede. Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.
Riservatezza
Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata. Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.
Spese della mediazione
Le parti devono anticipare le spese di avvio del procedimento, pari ad € 40, e pagare le spese di mediazione. L’importo delle spese dovute agli organismi pubblici è indicato nella tabella A del decreto ministeriale n. 180 del 2010 prevista dall’articolo 16, comma 4.
Tabella A relativa al rapporto Valore della lite – Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000: € 65;
da €1.001 a € 5.000: €130;
da € 5.001 a € 10.000: € 240;
da € 10.001 a € 25.000: € 360;
da € 25.001 a € 50.000: € 600;
da € 50.001 a € 250.000: € 1.000;
da € 250.001 a € 500.000: € 2.000;
da € 500.001 a € 2.500.000: € 3.800;
da € 2.500.001 a € 5.000.000: € 5.200;
oltre € 5.000.000: € 9.200.
Gli organismi privati iscritti nel Registro hanno invece un proprio tariffario, che deve sempre essere approvato dal Ministro della giustizia, dove sono indicate le tabelle dei compensi dovuti dalle parti.
La mediazione è totalmente gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio (soggetti meno abbienti), in tal caso all’organismo non è dovuta alcuna indennità.
Agevolazioni fiscali
Alle parti che corrispondono l’indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta fino a concorrenza di € 500 e, in caso di insuccesso della mediazione, € 250. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di € 50.000.
Considerazioni sui costi della mediazione
Le indennità dovute dalle parti all’organismo di conciliazione, da € 105 (65+40) a € 9.240 (9.200+40) per le cause con valore oltre i 5 milioni di euro, sono regolate da una precisa disciplina che mette in corrispondenza valore della lite e costo della procedura.
In particolare:
– Costi e tempi della procedura sono certi e prestabiliti dalla legge.
– Gli scaglioni più bassi sono allineati a quelli del Contributo Unificato e quelli più alti sono molto più contenuti rispetto ad altre modalità di composizione extragiudiziale delle controversie.
– I minimi tariffari sono sempre derogabili dalle parti.
– Riduzione di 1/3 da applicare alle indennità in caso di mediazione sottoposta a condizioni di procedibilità.
– La legge stabilisce altre circostanze di riduzione dell’indennità (es. se una parte è contumaciale).
Elenco organismi di mediazione ordinato per provincia e comune in cui operano