Consulenti lavoro, da vendita beni azienda ricevuta in eredità ‘redditi diversi’

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Chi eredita un’azienda e non voglia o non possa proseguire nell’attività imprenditoriale, può vendere i beni che compongono l’azienda anche in blocco, ma sotto forma giuridica di ‘singoli beni materiali’ ossia non facenti capo ad un soggetto imprenditore, bensì ad una comunione di persone fisiche che non esercita attività d’impresa.
Dunque, una volta chiusa la partita Iva del titolare scomparso, e laddove gli eredi dovessero vendere i beni dell’azienda (come capi di abbigliamento, registratore di cassa) le plusvalenze realizzate darebbero luogo a ‘redditi diversi’, ai sensi dell’art. 67 del Tuir (Testo Unico Imposte sui Redditi). Tali plusvalenze sarebbero tassate con il criterio di cassa. Lo chiarisce un parere in materia tributaria (n. 6 del 15 marzo 2011), emesso dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, presieduta da Rosario De Luca.
“Non potrà applicarsi da parte degli eredi -precisa ancora il parere- la tassazione separata di cui all’art. 17 del Tuir, né vi sarà la possibilità di ripartire in cinque anni la plusvalenza, poiché essendo la tassazione della plusvalenza circoscritta nell’ambito dei ‘redditi diversi’, essa è sottratta al regime di tassazione del reddito d’impresa”. Per determinare la plusvalenza occorrerà rivolgersi al consulente che teneva la contabilità della ditta, per individuare, con riferimento ad ogni singolo bene oggetto di cessione, il relativo costo fiscalmente riconosciuto, rintracciabile sulla base delle scritture contabili e del libro dei cespiti ammortizzabili, allo scopo di porlo a raffronto con il corrispettivo della cessione ed individuare così per differenza la plusvalenza.

Fonte: Adnkronos