Il limite di 500 euro, previsto come requisito per l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, in presenza di soli redditi da terreni e fabbricati, deve tenere conto anche del reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze. È questa la precisazione contenuta nella risoluzione n. 35/E di oggi, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle istruzioni del modello 730/2011.
Il chiarimento riguarda, in particolare, la tabella “Casi di esonero con limite di reddito” relativamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi contenuta nelle istruzioni al modello 730/2011. In proposito va chiarito che ai fini dell’esonero deve ritenersi che il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze deve essere sempre incluso nei redditi dei fabbricati, in quanto esso costituisce a tutti gli effetti un reddito di natura fondiaria.
Ad esempio se un contribuente possiede un terreno con reddito imponibile di 450 euro e un’abitazione principale con reddito imponibile pari a 700 euro, il reddito complessivo ammonta a 1.150 euro (valore superiore al limite di 500 euro) e pertanto il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione. Ovviamente, l’imposta dovuta sarà calcolata soltanto sul reddito del terreno, pari a 450 euro, in quanto per l’abitazione principale e sue pertinenze spetta una deduzione corrispondente all’ammontare del relativo reddito (pari a 700 euro).