Direttiva sui rimpatri: Italia inadempiente

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Il mancato adeguamento dell’Italia alla direttiva sui rimpatri dell’Unione Europea n. 2008/115/CE pone seri problemi per il governo, in un momento in cui l’emergenza profughi dai vicini paesi del nordafrica sta esplodendo. La famigerata norma della Bossi – Fini (decreto legislativo 286/98) in particolare l’articolo 14, comma 5 quater, che prevede la reclusione da uno a cinque anni per lo straniero destinatario dell’espulsione e poi di un nuovo ordine di allontanamento è a rischio incostituzionalità, perché contraria ai principi comunitari.
Almeno così la pensa il giudice unico del tribunale di Modica, in provincia di Ragusa che ha proposto questione di legittimità proprio su quella norma avendo evidentemente ritenuto che le pene detentive previste dalla legge italiana sono eccessive rispetto agli standard comunitari.
Peraltro, sempre in materia di Bossi – Fini il prossimo mercoledì 30 marzo, è fissata l’udienza innanzi alla prima sezione della Corte di giustizia europea di Lussemburgo relativa alla questione pregiudiziale sollevata il 10 febbraio scorso sulla normativa italiana (laddove prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni «per il cittadino di un paese terzo» il quale, in seguito alla comunicazione di un provvedimento di espulsione, continua a permanere illegalmente nel territorio nazionale).
In particolare, per quanto riguarda la questione di costituzionalità, il giudice siciliano avrebbe rilevato il contrasto della norma con gli articoli 3, 11, 27 e 117 della Costituzione e quindi il fra la normativa penale nazionale e la direttiva respingimenti della Ue.
Secondo la citata direttiva 2008/115/CE, che come detto non è ancora applicata nel Nostro Paese, lo straniero da espellere non può essere trattenuto per un periodo non superiore a diciotto mesi nel quale è a disposizione delle autorità soltanto per le procedure di rimpatrio. In Italia un clandestino espulso una volta e raggiunto da un nuovo ordine di lasciare il territorio nazionale, rischia la reclusione da uno a cinque anni. È evidente, quindi la sproporzione, anche alla luce di altre norme dell’ordinamento analoghe come per esempio se si considera chi non rispetta un ordine dell’autorità per motivi di ordine pubblico che come è noto è soggetto solo all’arresto fino a tre mesi. Ma soprattutto, la funzione della pena inflitta al clandestino non avrebbe finalità rieducativa così come previsto generalmente dalla Costituzione né tuttavia serve a preparare il rimpatrio dello straniero.
Per quanto attiene alla prossima udienza innanzi alla Corte di Giustizia sulla pregiudiziale d’urgenza sollevata dalla Corte d’appello di Trento, v’è da dire che gli stessi magistrati italiani ritengono la direttiva comunitaria “self-esecuting”, dunque immediatamente operativa con disapplicazione dell’eventuale normativa interna incompatibile. Dovranno essere comunque i giudici comunitari a dirimere la questione in tempi brevissimi.
Resta un fatto, ritiene Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, al di là degli interventi giurisdizionali, che la Bossi – Fini oltrechè ad avere evidenti profili d’incostituzionalità ed a porsi in contrasto stridente con la normativa comunitaria si dimostra ancora una volta palesemente inadeguata ad affrontare il fenomeno migratorio in Italia anche alla luce degli ultimi accadimenti di natura internazionale nei quali riteniamo auspicabile un decisivo intervento dell’Unione Europea per affrontare complessivamente un fenomeno che potrebbe assumere proporzioni bibliche e nel quale il principio di accoglienza dev’essere il faro guida dell’intera istituzione comunitaria.