Consentire alle società che erogano prestiti di poter verificare i dati sensibili dei propri clienti per combattere e prevenire le frodi nel settore creditizio ed in particolare i furti d’identità nel credito. E’ quanto prevede il nuovo decreto legislativo sulle frodi creditizie, approvato dal Consiglio dei Ministri in via definitiva lo scorso 23 marzo.
Il provvedimento integra il dlgs 141/2010 attraverso l’introduzione di un intero titolo (il titolo V-bis) nel codice del credito al consumo, finalizzato all’istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore creditizio.
Ma cosa si intende per furto d’identità? Il decreto lo configura come una condotta criminale che si realizza attraverso le seguenti fattispecie:
– impersonificazione totale: tale condotta consiste nell’occultamento totale della propria identità mediante l’utilizzo indebito di dati relativi all’identità e al reddito di un altro soggetto. Tale condotta, può riguardare l’utilizzo indebito di dati riferibili sia ad un soggetto in vita sia ad un soggetto deceduto;
– impersonificazione parziale: tale condotta consiste nell’occultamento parziale della propria identità attraverso l’impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e l’utilizzo indebito di dati relativi ad un altro soggetto.
Per contrastare questi comportamenti illeciti e, di conseguenza, dare più sicurezza alle società e agli intermediari finanziari il decreto legislativo dispone una deroga alla normativa sulla privacy.
In particolare, per le società finanziatrici sarà possibile ottenere informazioni su documenti d’identità, partite Iva, codici fiscali, dichiarazioni dei redditi, ma anche posizioni previdenziali e assistenziali dei consumatori che hanno chiesto un prestito, una dilazione o uno slittamento dei pagamenti. Il tutto attraverso un sistema pubblico di prevenzione.
Il sistema, che sarà costituito presso il Ministero dell’economia, si basa su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro appositamente dedicato, i cui componenti resteranno in carica per tre anni.
I costi del sistema graveranno interamente sugli aderenti il sistema pubblico di prevenzione. L’adesione al meccanismo di tutela e ogni richiesta di verifica, per singolo nominativo, comporteranno un pagamento che la finanziaria richiedente informazioni, aderente al sistema, dovrà versare all’ente gestore. Prima di poter accedere al sistema, ciascun aderente dovrà stipulare una convenzione con l’ente gestore.
Al sistema di prevenzione potranno partecipare: banche (incluse quelle extraUe) e intermediari finanziari, fornitori di servizi di comunicazione elettronica, fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, gestori di sistemi di informazioni creditizie e imprese che offrono servizi antifrode.