Anche i ciclomotori immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006 dovranno essere muniti del certificato di circolazione e della targa. Sulla G.U. del 2 aprile 2011, n. 76 è pubblicato il decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti del 2 febbraio 2011 che fissa i termini per le operazioni di rilascio, così come previsto dall’art. 14, comma 2 e 3, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale».
La precedente normativa, infatti prevedeva la possibilità, per i proprietari di ciclomotori immatricolati prima del 14 luglio 2006, di circolare muniti:
– del CIT – Contrassegno di idoneità tecnica (c.d. librettino), che riporta il numero di telaio e le caratteristiche costruttive del ciclomotore.
– del Contrassegno di Identificazione del Ciclomotore (c.d. targhino), che identifica il responsabile della circolazione e non era in alcun modo legato al ciclomotore;
mentre, per i ciclomotori immatricolati dopo tale data, si era reso obbligatorio (art. 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», così come modificato dal’art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni) la sostituzione di questi documenti con:
– il CIC- certificato di circolazione, che oltre ai dati inseriti nel CIT contiene il numero di targa del veicolo e il nome del proprietario;
– la targa, che identifica l’intestatario del certificato di circolazione.
Per razionalizzare la presentazione delle domande da parte degli interessati e garantire quindi una gestione efficace ed efficiente da parte degli uffici competenti, il Ministero per le infrastrutture e trasporti ha stabilito che i proprietari dei ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per:
– «0», «1» e «2» dovranno richiedere la targa entro il 1 giugno 2011 (60 gg dalla data di pubblicazione del d.m. del 2 febbraio 2011),
– «3», «4» e «5» potranno richiederla entro il 31 luglio 2011 (120 gg dalla data di pubblicazione del decreto),
– «6», «7» e «8» entro il 29 settembre 2011 (180 gg dalla data di pubblicazione del decreto),
– «9» e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera «A» entro il 28 novembre 2010 (240 gg. dalla data di pubblicazione del decreto) e comunque non oltre il 12 febbraio 2012 (termine fissato dall’art.14, comma 3, della legge 29 luglio 2010, n. 120).
Il certificato di circolazione e la relativa targa sono rilasciati, contestualmente alla presentazione della domanda, dagli Uffici di motorizzazione civile e dalle imprese di consulenza automobilistica che hanno ottenuto l’abilitazione (D.m. del 15 maggio 2006 recante “Disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori”).