Acquisti verdi PA: nuove regole per i veicoli a motore

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Consumo energetico, emissioni di biossido di carbonio (CO2), emissioni di ossidi di azoto (NOx), di idrocarburi non metanici (NMHC) e di particolato. Sono questi i criteri che da oggi le Pubbliche amministrazioni devono tenere in considerazione per l’acquisizione di veicoli a motore adibiti al trasporto su strada.
Con decreto legislativo del 24 marzo 2011, n.24 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 24 marzo 2011, n.68) è stata infatti recepita la direttiva 2009/33/CE. Il provvedimento riguarda gli appalti pubblici (art.3 c.6 del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163) per l’acquisto o il noleggio di autovetture, autobus e veicoli commerciali sia leggeri che pesanti a basso impatto ambientale ed energetico.
Il decreto inoltre prevede che, una volta emanati, oltre a questi criteri dovranno essere presi in considerazione anche i criteri ambientali minimi in materia di trasporti previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP).
I criteri ambientali minimi sono gli elementi che qualificano una procedura di appalto “verde”. Il concetto di Green Public Procurement o Acquisti verdi della Pubblica Amministrazione (GPP) è stato introdotto in Europa già a metà degli anni ’90 ed è definito dalla Commissione europea come “l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”.
Già dal 2003 la Commissione Europea invitava gli stati membri ad adottare dei Piani d’azione nazionali (PAN) sul GPP per assicurarne la massima diffusione. L’Italia ha provveduto con il Decreto interministeriale dell’11 aprile 2008, n.135 che ha adottato il PAN GPP. Il Piano prevede l’adozione di misure volte all’integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri:

– riduzione dell’uso delle risorse naturali;
– sostituzione delle fonti energetiche non innovabili con fonti rinnovabili;
– riduzione della produzione di rifiuti;
– riduzione delle emissioni inquinanti;
– riduzione dei rischi ambientali.

Il PAN GPP individua 11 categorie di prodotti e servizi (arredi; materiali da costruzione; manutenzione delle strade; gestione del verde pubblico; illuminazione e riscaldamento; elettronica; tessile; cancelleria; ristorazione; materiali per l’igiene; trasporti) per le quali, grazie ad appositi decreti emanati dal Ministero dell’Ambiente, della tutela del Territorio e del Mare, sono individuati un set di “criteri ambientali minimi” relativamente a ciascuna tipologia di acquisto.
I “criteri ambientali minimi” riportano delle indicazioni generali volte ad indirizzare l’ente a perseguire una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti e forniscono le “considerazioni ambientali” propriamente dette, collegate alle diverse fasi delle procedure di gara (oggetto dell’appalto, specifiche tecniche, caratteristiche tecniche premianti collegati alla modalità di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, condizioni di esecuzione dell’appalto) volte a qualificare ambientalmente sia le forniture che gli affidamenti lungo l’intero ciclo di vita ambientale.
Il decreto ministeriale 21/2011 segue quello del 12 novembre 2009 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 novembre 2009, n. 261) con il quale sono stati adottati i “Criteri ambientali minimi” relativi all’acquisto di ammendanti e carta in risma.
Ad oggi, sono in via di adozione i criteri ambientali per i servizi di ristorazione collettiva, mentre sono in corso i lavori per quelli relativi ai: servizi di pulizia, trasporti, servizi di gestione rifiuti, arredo urbano e costruzione manutenzione strade.
Ricordiamo che in tale ambito, nei giorni scorsi è stato emanato il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 febbraio 2011, n.21 (pubblicato sulla G.U. del 19 marzo 2011, n.64 – Supplemento ordinario n.74) con il quale sono adottati i “criteri ambientali minimi” per l’acquisto, da parte delle P.A., di arredi per ufficio, prodotti tessili, apparati per l’illuminazione pubblica, apparecchiature informatiche.