L’iscrizione ipotecaria è illegittima e va cancellata se Equitalia pretende il pagamento di crediti ormai prescritti.
Sono queste le conclusioni a cui è giunto recentemente il Giudice di Pace di Lecce, Avv. Giuseppe Paparella (Sent. Gdp di Lecce n.1574/11; liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), secondo il quale, essendo trascorsi più di cinque anni dalla notifica della cartella alla notifica dell’ipoteca al contribuente, “l’iscrizione ipotecaria … è illegittima in quanto a quella data si era già prescritto il credito posto a fondamento della cartella esattoriale”. In merito a ciò, occorre ovviamente chiarire che l’oggetto della pretesa riguardava una cartella esattoriale notificata in data 26/10/2004 e relativa ad una serie di sanzioni amministrative (verbali della Polizia Municipale).
Trattandosi di sanzioni, è bene esaminare con attenzione l’art. 28 della legge n.689/81, il quale prevede che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Per questo motivo, dunque, l’iscrizione ipotecaria notificata in data 15/04/2010 è risultata ormai tardiva poiché il credito di Equitalia era già prescritto (notifica della cartella il 26/10/2004 – termine ultimo il 27/10/2009 = 5 anni).
Infine, occorre evidenziare come prive di rilievo risultano eventuali contestazioni del concessionario volte ad eccepire la modifica della prescrizione da ordinaria (in questo caso 5 anni) in quella decennale a seguito della notifica della cartella esattoriale.
Infatti, la Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare che la cartella di pagamento è un atto amministrativo che risulta privo dell’attitudine a modificare il termine di prescrizione (come nel caso di una sentenza passata in giudicato, si veda l’art. 2953 cc) con la conseguenza che il precedente termine prescrizionale ricomincia nuovamente a decorrere dalla notifica della cartella (sentenza della Corte di Cassazione n.12263 del 25/05/2007).
Pertanto, solo nel caso in cui ci si trova dinanzi ad una sentenza passata in giudicato il termine di prescrizione muta da quello ordinario precedente, previsto per il singolo tributo, in quello decennale, diversamente la notifica della cartella non fa altro che interrompere il precedente termine di prescrizione il quale ricomincerà a decorrere dal giorno successivo.
Avv. Matteo Sances
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