Arriva la Pec dedicata alle compensazioni Iva

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L’Agenzia attiva un nuovo canale per dialogare con contribuenti e professionisti in tema di compensazioni Iva e risponde ai quesiti degli operatori, con la circolare n. 16/E pubblicata oggi, sciogliendo i dubbi e fornendo tutte le indicazioni per riparare a errori e dimenticanze.

Come dialogare con l’Agenzia
I contribuenti e i professionisti abilitati, dotati di posta elettronica certificata, possono scrivere a dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it per ricevere assistenza sulle compensazioni Iva. In particolare, il canale è a disposizione per chiedere chiarimenti sullo scarto di pagamenti telematici eseguiti con compensazione di crediti Iva e segnalare l’avvenuta regolarizzazione, tramite ravvedimento, di indebiti utilizzi in
compensazione.

Le risposte delle Entrate
Recupero del pregresso ma con regole attuali – Se dall’attività di liquidazione emerge un credito maggiore rispetto a quello dichiarato e la dichiarazione relativa all’anno successivo è già stata presentata, è necessario “rigenerare” il maggior credito prima di poterlo utilizzare in compensazione. Se, per esempio, il maggior credito Iva è relativo al
2008, il contribuente può presentare una dichiarazione Iva integrativa relativa all’anno 2009 (se la dichiarazione relativa al 2010 non è stata ancora presentata), oppure esporre il maggior credito nella dichiarazione Iva relativa al 2010 (eventualmente correttiva di quella già inviata). In entrambi i casi, i contribuenti dovranno compensare in base alle regole stabilite dal Dl 78 del 2009.

Dichiarazioni multiple – L’Agenzia considera sempre valida e, quindi, sostitutiva della precedente, l’ultima dichiarazione ricevuta. Pertanto, se il contribuente ha presentato più dichiarazioni Iva, una autonoma a febbraio (con visto di conformità) e una successiva, erroneamente allegata al modello Unico (senza visto), ha due possibilità per compensare un credito superiore a 15 mila euro: annullare l’invio di Unico, che ridà validità alla prima dichiarazione, e ripresentare nuovamente la sola dichiarazione dei redditi, oppure presentare una terza dichiarazione Iva in forma autonoma provvista di visto di conformità.

Il plafond segue l’anno di maturazione – I limiti di compensabilità si calcolano in relazione all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione.

Il credito trimestrale va da sé – Non concorrono al raggiungimento dei limiti di compensabilità relativi al credito annuale le eventuali compensazioni di crediti Iva relative ai primi tre trimestri dello stesso anno.
Ok alle variazioni crediti se in linea con il Dl 78/2009 – È possibile correggere l’anno di riferimento di un credito Iva indicato nel modello F24, con conseguente spostamento del credito al plafond dell’anno di riferimento, se vengono rispettati i presupposti di disponibilità e spendibilità. In pratica, se nel modello F24 viene esposto per sbaglio un credito in compensazione relativo all’anno 2009 e successivamente si corregge l’errore attribuendo il credito al giusto anno di riferimento, ovvero il 2010, scatta automaticamente l’aggiornamento dei relativi plafond.

Il testo della circolare è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”.