I corsi di formazione professionale per gli aspiranti mediatori sono esenti da Iva, in quanto tenuti dalle Camere arbitrali e di conciliazione che sono autorizzate dal Ministero della Giustizia. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 47/E di oggi, che si sofferma sul corretto trattamento fiscale delle attività formative organizzate nel campo della conciliazione civile.
Quote di iscrizione con il beneficio dell’esenzione – Nel dettaglio, il documento di prassi prende le mosse dall’istanza di interpello presentata dal presidente del Consiglio di un Ordine degli avvocati. Al centro dell’attenzione il regime Iva da riservare ai corsi di formazione offerti dalle Camere arbitrali e di Conciliazione degli ordini forensi per acquisire la qualifica di mediatore professionista. In particolare, le quote di iscrizione a questi seminari sono tassate con l’aliquota Iva ordinaria o sono attività esenti?
La soluzione delle Entrate – Per rispondere a questo interrogativo la risoluzione ricorda che non scontano l’imposta sul valore aggiunto le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e, più in generale, tutte le attività didattiche, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus. Per istituti e scuole però non si intendono soltanto gli organismi scolastici in senso stretto, ma tutti gli enti che a trecentosessanta gradi operano nel settore della formazione, purché lo Stato riconosca la loro finalità didattica. Una definizione che comprende anche i corsi di formazione organizzati dalle Camere arbitrali e di conciliazione per l’accesso alla professione di mediatore, essendo autorizzati dal Ministero della Giustizia e, dunque, sottoposti al suo controllo e alla sua vigilanza.
Il testo della risoluzione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it