Sentenza Parmalat: margini di recupero di quanto perso con la mediazione civile? E’ possibile!

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Scandalo Parmalat, quasi dieci anni di udienze risultato? Tutte le banche assolte. Cosa c’è sotto?   Come si sa  il fallimento della Parmalat  è costato l’azzeramento del patrimonio azionario ai piccoli azionisti, mentre i risparmiatori  che avevano investito in “bond”  secondo la sentenza  difficilmente potranno recuperare quanto perso. Questo è il messaggio che sta passando. Così non è,  afferma Pecoraro, presidente dell’Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato dell’ANPAR. “C’è una positiva speranza  di recuperare  buona parte di quanto perso”.  Come? Con la mediazione civile, visto che  la materia bancaria è una di quelle il cui esperimento del tentativo  di conciliazione è obbligatorio. E’ vero, dice Pecoraro, che questa è una sentenza  che tende all’aggravamento d! ei conflitti sociali, fosse stata già in vigore l’obbligatorietà alla mediazione civile tutto questo, forse non sarebbe successo.
La mediazione  che si pone al di sopra delle parti avrebbe incarnato sicuramente la concordia dei risparmiatori e delle banche, con un accordo reciprocamente soddisfacente. L’aspro scontro  tra i rappresentanti dei risparmiatori e delle banche  secondo – Pecoraro – ha portato a questa soluzione.
Alla base del grave provvedimento c’è un fatto molto  importante la lungaggine del processo che ha estinto per prescrizione la responsabilità civile delle banche. Sappiamo tutti che ci sono grovigli di interessi in questa vicenda.  Come uscirne?
Pecoraro lancia una proposta, l’avvio di procedure conciliativa attraverso organismi di conciliazione  presenti con uffici di conciliazione e delegazioni sull’intero territorio nazionale, dal Trentino alla Sicilia,  che hanno al proprio interno mediatori altamente professionali e competenti nella materia da mediare.
Da che cosa  nasce questa certezza di recuperare ciò che una sentenza  di primo grado ha già deciso? semplice – afferma il presidente Pecoraro –  forse non tutti sanno, che una sentenza non definitiva, consente l’applicazione della mediazione civile e commerciale e  che  il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere  alla mediazione.  L’invito deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione  della causa. Dunque,  da quanto detto, continua Pecoraro, la procedura può avviarsi anche prima dell’appello e/o durante la causa di appello. Il consiglio è quello di avviare le procedure da subito. Ricordo  ai delusi della sentenza che  tentare la mediazione non costa ai mediatori di divulgare il presente messaggio