Opa: via libera Consob alla nuova disciplina

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La Consob ha approvato le modifiche al regolamento emittenti, che definiscono la nuova disciplina in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio (opa/opsc).

La normativa – che tiene conto delle osservazioni pervenute dal mercato nel corso di due consultazioni e dell’incontro pubblico con gli operatori finanziari – dà attuazione alla direttiva europea in materia di opa anche alla luce delle ulteriori modifiche legislative apportate al Testo unico della finanza negli ultimi due anni nonché delle esperienze applicative e dell’analisi comparata del quadro internazionale.

Gli obiettivi principali sono: rafforzare le tutele degli azionisti di minoranza e la trasparenza informativa; semplificare gli adempimenti e le procedure; assicurare la parità di trattamento tra investitori italiani ed esteri; favorire la partecipazione attiva alla governance delle imprese.

Le nuove regole entreranno in vigore il 2 maggio 2011. Alcune norme, tuttavia, avranno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della delibera in Gazzetta Ufficiale, prevista nei prossimi giorni. Questo vale, in particolare, per le offerte sui titoli di debito, i casi di inapplicabilità della disciplina dell’opa, le esenzioni dall’opa obbligatoria. Sono previsti, inoltre un regime transitorio generale ed uno specifico per il computo dei derivati ai fini delle offerte obbligatorie.

Tra le novità di maggior rilievo:

– la possibilità, in caso di successo di opa promosse dall’azionista di controllo o da altri soggetti insider, di riaprire i termini del periodo d’offerta, per consentire l’adesione anche agli azionisti che in un primo momento hanno scelto di non conferire i titoli;
– l’estensione della best price rule (l’obbligo di allineare il prezzo d’offerta al prezzo più alto pagato dall’offerente) anche ai sei mesi successivi alla chiusura dell’offerta;
– il computo, ai fini del superamento della soglia del 30% e della determinazione del prezzo, anche degli acquisti di strumenti finanziari derivati di qualsiasi tipo (compresi quelli con regolamento in contanti);
– il coinvolgimento degli azionisti di minoranza in alcuni casi di esenzione dall’obbligo di opa;
– una più precisa identificazione delle condotte che si configurano come concerto tra azionisti;
la semplificazione della normativa italiana in materia di offerte su titoli di debito, al fine di adeguarla al quadro internazionale nonché l’esclusione dall’ambito applicativo della disciplina opa delle operazioni di ristrutturazione del debito soggette alle approvazioni dei titolari dei relativi strumenti (cosiddette consent solicitation).

Ad esito delle consultazioni sono stati affinati alcuni punti, tra cui:

– il computo di tutti i derivati ai fini dell’obbligo di opa, pur rimanendo un elemento qualificante della nuova disciplina, è stato limitato – come richiesto dal mercato – attraverso l’inserimento di alcune ipotesi di esenzione;
– la definizione dell’azione di concerto è stata affinata, venendo incontro alle osservazioni degli operatori, anche attenuando le presunzioni automatiche;
– la semplificazione degli obblighi di trasparenza e l’applicabilità della best price rule nei sei mesi successivi alla chiusura dell’offerta.