Richieste di rateazione più leggere. Con la risoluzione n. 55/E, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non scontano il bollo le domande presentate agli uffici territoriali per chiedere la dilazione delle somme dovute in base alle attività di controllo automatico e formale delle dichiarazioni dei redditi. Si tratta dei controlli previsti dagli articoli 36 bis e 36 ter del Dpr 600/1973 e 54 bis del Dpr 633/1972.
In generale, sono esenti da bollo le istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo. Questa definizione, secondo l’Agenzia, comprende anche le richieste di rateazione delle somme che derivano dai controlli automatici e formali delle dichiarazioni.
La risoluzione ricorda che, per questo tipo di controlli, se il debito non supera i duemila euro e il contribuente si trova in una situazione di temporanea difficoltà economica, l’ufficio può concedere la rateazione degli importi dovuti in un numero massimo di sei rate trimestrali.
Il testo della risoluzione è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”