Cambiano le regole per l’esenzioni dal ticket sanitario per reddito dal 1° maggio 2011

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Un decreto del ministero dell’Economia del 2009 ha stabilito che dal 1° maggio di quest’anno le autocertificazioni sul reddito utili ai fini dell’esenzione dal pagamento del ticket previsto per le prestazioni specialistiche, non saranno più valide se non saranno verificate dai medici di famiglia. Il nuovo sistema nasce con l’intento di combattere l’evasione dei ticket sanitari, poiché si stima che ogni anno circa 1 miliardo di euro sarebbe sottratto dalle casse del Servizio Sanitario Nazionale, proprio grazie ad una percentuale altissima, ben il 40% di pazienti che usufruiscono dell’esenzione senza possederne i requisiti. Chiaramente i medici di base si sono ribellati a questa nuova regola ritenendo che le verifiche dovrebbero essere effettuati dalle Asl di competenza.
Come è noto, invece, per i ticket sui farmaci la competenza è delle Regioni le quali, in virtù dello stato dei propri bilanci in relazione all’andamento della spesa farmaceutica hanno la facoltà di stabilire un ticket sui farmaci di fascia A, così come hanno già fatto alcune Regioni che hanno autonomamente individuato le categorie di soggetti esenti dal ticket sui farmaci.
Relativamente ai criteri ed ai soggetti che hanno diritto alla esenzione del pagamento dal ticket, è molto importante verificare alcune e ben determinate condizioni personali (età minore dei 6 anni o maggiore dei 65) o sociali (stato di disoccupazione, titolarità di una pensione la minimo o sociale) che attribuiscono il diritto in relazione al livello minimo di reddito del nucleo familiare stabilito dalla normativa in vigore.
Per ovvietà il reddito del nucleo familiare è costituito dalla sommatoria dei redditi complessivi prodotti da ogni singolo componente la famiglia. Il limite del reddito è stabilito, come detto dalla legge e può essere aggiornato solo attraverso una modifica legislativa.
Per quanto concerne il riconoscimento del diritto all’esenzione, si considera a tali fini “disoccupato” il cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un’attività di lavoro dipendente e sia iscritto all’Ufficio dell’impiego in attesa di nuova occupazione. Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato una attività di lavoro autonoma.
Sono considerati “pensionati al minimo” quei soggetti titolari di una pensione minima. La pensione minima viene riconosciuta dall’INPS al pensionato il cui trattamento pensionistico, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il “minimo vitale” (l’importo mensile, che per il 2009 è di 458,20 euro, varia ogni anno).
L’ ISEE è un indicatore che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia). Esso, tranne che in alcune realtà regionali, non viene preso in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione.
Come evidenziato, nel corso del 2011 stanno entrando in vigore nelle varie Regioni le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito.
Tra i vari Enti Territoriali nei quali le nuove regole sono applicate, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, il medico prescrittore, su richiesta dell’assistito, verifica il suo diritto all’esenzione per reddito (codici E01, E03, E04) attraverso i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria e lo comunica all’interessato riportando il codice sulla ricetta o provvedendo in alternativa ad annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta. L’assistito non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta.
Vi è l’obbligo per l’interessato, relativamente all’esenzione conseguente allo stato di disoccupazione, contraddistinta con codice E02, dell’autocertificazione annuale presso la ASL di appartenenza che rilascia a tal uopo un apposito attestato.
Tutti quei soggetti le cui generalità non sono state inserite negli elenchi degli esenti per reddito ma che ritengano di aver diritto all’esenzione, hanno facoltà di richiedere all’Asl di appartenenza un certificato provvisorio di esenzione per reddito, valido per l’anno solare in corso, che l’assistito presenta al medico prescrittore.
Ai fini del rilascio del certificato nominativo sono necessari i seguenti documenti:
•autocertificazione del diritto all’esenzione per reddito con riferimento al reddito complessivo ed al nucleo familiare riferito all’anno precedente a quello di erogazione delle prestazioni;
•autocertificazione della condizione di percettore di pensione integrata al minimo ovvero di pensione sociale o di assegno sociale ovvero di disoccupato con l’indicazione del Centro per l’ impiego presso il quale risulta registrato, e il contestuale impegno dell’assistito a comunicare tempestivamente la data di cessazione dello stato di disoccupazione, che comportera’ la perdita dell’esenzione prevista;
•dichiarazione della consapevolezza delle conseguenze di carattere penale per il rilascio di false dichiarazioni, nonche’ della consapevolezza che l’Azienda sanitaria locale attivera’ il successivo controllo della veridicita’ della dichiarazione resa;
•copia di un documento di identita’ in corso di validita’
L’assistito può richiedere il certificato nominativo di esenzione per ognuno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza avente diritto all’esenzione per reddito.
Si ha diritto all’esenzione a tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche garantite dal Servizio sanitario nazionale.
Giovanni D’Agata