I titoli di studio degli istituti tecnici relativi all’attuale settore dei servizi commerciali non sono più validi come requisito professionale per l’avvio dell’attività di commercio e somministrazione di alimenti e bevande.
Lo prevede una circolare del 15 aprile del Ministero dello Sviluppo Economico, che individua i requisiti professionali per l’avvio dell’attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande. Il Ministero ha fornito dunque ai Comuni puntuali indicazioni sui titoli di studio, elencando quelli che aderiscono al dettato normativo.
In relazione ai titoli di studio universitari ha elencato quelli il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e ha inoltre predisposto una tabella di equiparazione tra i diplomi di laurea vecchio ordinamento e le lauree magistrali ritenute valide ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale. Allo stesso tempo, la circolare ha indicato i titoli di scuola secondaria superiore validi ai fini della qualificazione professionale e le figure professionali del nuovo sistema di istruzione e formazione professionale idonee per il commercio in questi settori.
Per subentri o nuove licenze, quindi, non saranno ritenuti più validi i titoli di studio precedentemente accolti, come ad esempio i vecchi diplomi di ragioniere, perito commerciale, perito aziendale in lingue estere, perito turistico e per gli istituti professionali il tecnico dei servizi turistici e della gestione aziendale.
Per maggiori informazioni è possibile telefonare agli uffici comunali delle Attività economiche del Comune di Udine o consultare il sito internet del Comune (www.comune.udine.it) seguendo il percorso Comune, Normativa comunale e tributi, Attività economiche.