La cartella inviata per posta è inesistente: nuova sentenza

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Deve ritenersi giuridicamente inesistente la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento che l’agente della riscossione ha direttamente effettuato al contribuente ai sensi dell’art. 26 del DPR n.602/73 senza il rispetto delle formalità allo stesso riservate, per la stesura della relata di notifica, dalla legge n.890/1982.

Tale situazione, dunque, “integra una vera e propria giuridica inesistenza della notifica a fronte della quale non è richiamabile l’applicazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall’art. 156 cpc solo per casi di nullità degli atti processuali”.

Sono queste le conclusioni a cui è giunta recentemente la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto (sent. CTP di Taranto n.470/5/2010, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), la quale, come altre sentenze già commentate in precedenza (si veda ad esempio la sent. CTP di Lecce n.436/02/10 e la sent. CTR di Milano n.61/22/10, anch’esse liberamente visibili su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), ritiene addirittura “inesistente” la notifica della cartella inviata a mezzo posta direttamente dai dipendenti di Equitalia e senza l’ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art.26, comma 1, DPR n.602/73), ossia:

1) gli Ufficiali della riscossione;
2) gli Agenti della Polizia Municipale;
3) i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
4) altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.

Addirittura, secondo i giudici della Commissione Tributaria Regionale di Milano (sent. CTR di Milano n.61/22/10) “Lo scopo della notifica dell’atto ha natura sostanziale e non processuale e viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell’atto nel domicilio fiscale o reale del contribuente…”

Pertanto, viene ritenuta fondamentale la compilazione della relata di notifica da parte dell’agente notificatore anche in caso di invio a mezzo posta.
Il concessionario, dunque, non può provare la notifica della cartella esibendo solamente la ricevuta di ritorno della raccomandata ma bensì attraverso due documenti insieme, ossia:
1) la relata di notifica compilata da uno dei soggetti sopra indicati, il quale dichiara di aver consegnato l’atto all’ufficio postale;
2) la ricevuta di ritorno della raccomandata opportunamente compilata dall’agente postale.

Avv. Matteo Sances
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