Modello 730 e 730-4: ecco tempi e modalità per l’invio telematico al CAF

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A fronte della proroga disposta dal DPCM del 12 maggio u.s. e per garantire l’elaborazione e l’inoltro dei Mod. 730-4 nei tempi che consentano ai sostituti d’imposta di effettuare i conguagli sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio, si informa che le date di chiusura del portale di trasmissione 730/2011 sono:

– chiusura temporanea 20 GIUGNO 2011: limitata al tempo necessario per l’elaborazione (postalizzazione e/o trasmissione telematica) dei 730-4 relativi alle dichiarazioni correttamente acquisite;

– chiusura definitiva 27 GIUGNO 2011: elaborazione (postalizzazione e/o trasmissione telematica) dei 730-4 relativi alle dichiarazioni correttamente acquisite;

FILE MINISTERIALI

Si comunica che dalle ore 17.00 di ieri 24 Maggio, e’ stata attivata la funzione di invio dei file telematici in formato ministeriale. Poiché l’attuale diagnostico ENTRATEL (Ver. 1.0.0 del 12 maggio 2011) non è ancora sufficientemente affidabile, il controllo dei file e la pubblicazione degli esiti definitivi non saranno disponibili sino ad una nuova versione dei moduli di controllo. L’inizio delle attività di verifica le sarà confermato tramite apposita comunicazione.

MODALITA’ DI INTERVENTO SULLE DICHIARAZIONI 730 DOPO L’INVIO DEFINITIVO AL CAF

Tutte le dichiarazioni ordinarie regolarmente acquisite, per le quali sarà già stato elaborato il modello 730-4, non potranno essere rettificate. Le eventuali posizioni da modificare dovranno essere trattate attraverso le seguenti procedure:

– 730 integrativo di tipo “1”: per errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito ovvero un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario; la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le operazioni di conguaglio (importi a debito, compresi gli acconti, o importi a credito derivanti dal mod. 730 originario). Modalità e termini conguaglio: viene elaborato un mod. 730-4 integrativo da far pervenire, entro il 10 novembre, al sostituto d’imposta il quale effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

730 integrativo di tipo “2”: la modifica o l’integrazione riguardano esclusivamente i dati del sostituto d’imposta, non identificato correttamente nel mod. 730 originario; la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria. Modalità e termini conguaglio: viene elaborato un mod. 730-4 ordinario da far pervenire tempestivamente al sostituto d’imposta preposto alle operazioni di conguaglio.

730 integrativo di tipo “3”: per errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito ovvero un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario, ma il risultato contabile non è mai pervenuto al sostituto d’imposta, in quanto non identificato correttamente nella dichiarazione originaria; la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria. Modalità e termini conguaglio: viene elaborato un mod. 730-4 ordinario da far pervenire tempestivamente al sostituto d’imposta preposto alle operazioni di conguaglio.

Ravvedimento per il mancato abbinamento di 730-4 a debito (non conguagliabili dal sostituto).

In caso di MINOR RIMBORSO O MAGGIOR DEBITO: l’integrazione deve avvenire mediante la presentazione di un mod. UNICO 2011 PF, (correttivo nei termini o integrativo) provvedendo direttamente al versamento delle somme dovute (delega F24).

Si ricorda infine che è assolutamente indispensabile, obbligatorio e responsabilità del Centro Periferico, controllare attraverso gli abituali canali telematici del CAF (e-mail, portale internet e CAF Manager), gli esiti degli invii effettuati, al fine di correggere e reinviare entro il termine del 27 Giugno, eventuali dichiarazioni scartate dal programma di controllo per presenza di anomalie.