L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 20 del 13 maggio 2011, fornisce una risposta ai quesiti dei contribuenti riguardo la detrazione delle spese per dispositivi medici.
Per definire la nozione di dispositivi medici è stato acquisito il parere del Ministero della Salute, e sulla base di tale parere si precisa che:
sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di dispositivo medico contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 n. 46/97 n. 332/00), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati CE dal fabbricante in base alle direttive europee di settore.
Dal punto di vista fiscale, fermo restando che la generica dicitura dispositivo medico sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa ai sensi dellart. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, (cfr, risoluzione n. 253 del 2009) si precisa che per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:
– dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;
– è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.