Interpello per le Controlled Foreign Companies. Nuovi chiarimenti dalle Entrate

0
458

C’è tempo fino al 30 giugno 2011 per presentare l’interpello disapplicativo dal regime delle società controllate estere (Cfc) i cui termini di prestazione scadono tra il 1° e il 30 dello stesso mese di giugno. E’ solo uno dei chiarimenti contenuti nella circolare 23/E delle Entrate in tema di Cfc rule. La circolare, che segue uno schema basato su domande e risposte, ricorda che questa proroga viene concessa in virtù del fatto che i quesiti proposti sono complessi e possono creare difficoltà applicative.

Chi deve presentare l’interpello – Per le catene societarie con più società intermedie residenti, l’interpello disapplicativo della Cfc rule deve essere presentato, in linea di principio, dalla controllante residente “di ultimo livello”. Ove ciò sia difficoltoso, in alternativa, l’istanza può essere presentata dalla controllante italiana di primo livello, quella in realtà più vicina alla Cfc, la quale è in grado di accedere più facilmente a dati e notizie riguardanti la società estera. Ciò a condizione che nella richiesta venga dato conto della struttura del gruppo fino alla controllante di ultimo livello. L’obbligo dichiarativo spetta comunque al socio residente di ultimo livello.

Per i fondi armonizzati la Cfc rule non si applica – In linea generale la disciplina per le controllate estere non si applica ai fondi o agli Oicr, organismi di investimento collettivo del risparmio, che sono partecipati da una pluralità di investitori non collegati tra loro, che seguono politiche d’investimenti sottoposte al controllo delle autorità di vigilanza, e sono gestite in autonomia dai partecipanti stessi. Queste condizioni possono ritenersi esistenti in capo ai fondi “armonizzati” e agli organismi d’investimento collettivo del risparmio (OICR), stabiliti in Stati Ue o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, dove sono assoggettati a forme di vigilanza. Le stesse regole valgono in riferimento agli OICR localizzati in Paesi indicati nel Dm 4 settembre 1996 (c.d. white list).

Le Sgr alla prova del passive income test – Un soggetto residente in Italia che controlla una società estera non black list, i cui proventi derivano per più della metà dalla gestione individuale o collettiva di patrimoni per conto terzi, non rientra nell’ambito di applicazione della Cfc rule e non deve presentare interpello. Questo a condizione che il soggetto sia qualificato come intermediario finanziario ai sensi della legislazione vigente nello Stato di insediamento. Detta condizione si presume esistente per le Sgr localizzate in Paesi dell’Unione Europea o in Stati con i quali è attuabile un adeguato scambio di informazioni. Per le società localizzate in Stati o territori diversi, occorre invece presentare l’interpello Cfc.

Come determinare il tax rate – In caso di controllata estera “non black list” il tax rate domestico si calcola con le regole ordinarie del reddito d’impresa previste in Italia, senza tenere conto, in questa fase, delle disposizioni che sono al di fuori del Tuir, come quelle che riguardano le società di comodo.

Solo in caso di tassazione per trasparenza bisogna tenere in considerazione, ai fini della determinazione del reddito della partecipata, delle disposizioni extra Tuir, come quelle sulle società di comodo e quelle relative all’indeducibilità degli interessi passivi.

Tax rate e principi contabili – Il tax rate virtuale domestico deve essere determinato secondo queste regole:

· se il bilancio della controllata estera è Ias/Ifrs compliant, si applicano le disposizioni del Tuir previste per i soggetti Ias/Ifrs adopter;
· se il bilancio della controllata estera è redatto secondo diversi principi contabili, si applicano le disposizioni del Tuir previste per i soggetti non Ias/Ifrs adopter.

In entrambi i casi non è rilevante se il socio residente sia un soggetto Ias adopter oppure no.

Il testo della circolare n. 23/E di oggi è disponibile sul sito internet dell’Agenzia – www.agenziaentrate.gov.it – all’interno della sezione Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni.