Operazioni Iva da segnalare al Fisco: chi è dentro e chi resta fuori. Con la circolare 24/E diffusa oggi, l’Agenzia torna sull’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti Iva pari o sopra i 3mila euro e detta il passo dei nuovi adempimenti, alla luce dell’ultima manovra (dl 78/2010) e del provvedimento delle Entrate del 22 dicembre scorso (poi modificato da quello del 14 aprile 2011).
Esoneri del primo tempo e scadenze più lunghe – Soltanto per l’anno 2010, la comunicazione da parte dei contribuenti obbligati è limitata alle operazioni per cui è emessa o ricevuta una fattura di importo pari o sopra i 25mila euro, al netto dell’Iva. Sempre con riferimento all’anno 2010, i tempi di consegna della comunicazione sono più lunghi. I termini per assolvere quest’obbligo, infatti, scadono il 31 ottobre 2011.
Fuori i minimi, le operazioni Intra e quelle presenti in A.T. inclusi gli enti non commerciali per le attività commerciali e chi si avvale della dispensa per operazioni esenti – Il documento di prassi spiega che sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i “minimi”, per limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti di minori dimensioni, a patto che nel corso dell’anno il regime non perda efficacia. Restano fuori poi le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario poichè le relative informazioni sono già acquisite mediante i modelli Intra e utilizzate per i riscontri con i dati presenti nel sistema Vies per il contrasto delle frodi e dell’evasione fiscale.
Escluse anche le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all‘Anagrafe tributaria, relative, ad esempio, ai contratti di assicurazione e di somministrazione di energia elettrica, ai contratti di mutuo e quelle relative agli atti di compravendita di immobili. Tra i contribuenti tenuti, invece, a presentare la comunicazione gli enti non commerciali, ma limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali e i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto Iva.
Le operazioni Iva che “passano sulla carta” sono esonerate – Nessuna comunicazione è prevista per le operazioni effettuate nei confronti del consumatore finale, purché il pagamento avvenga con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti o con stabile organizzazione nel territorio nazionale.
Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.