Il versamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili riguarda tutti i soggetti titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali, i concessionari su aree demaniali, gli assegnatari di alloggi da cooperative edilizie a proprietà divisa o edilizia residenziale pubblica con patto di futura vendita e i locatori per i contratti di leasing. Gli immobili assoggettati sono:
– Fabbricati con esclusione dei fabbricati rurali e delle abitazioni principali alle quali sono assimilate (escluse) l’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti o possedute da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero a condizione che non risulti locata, le abitazioni principali di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, l’ex casa coniugale assegnata al coniuge separato e le abitazioni degli Istituti autonomi Case Popolari regolarmente assegnati ;
– Le aree fabbricabili la cui edificabilità risulti dal piano regolatore generale deliberato dal Consiglio comunale indipendentemente dall’esistenza o meno di un piano urbanistico particolare;
– I terreni agricoli adibiti all’esercizio delle attività agricole ma è considerato tale anche l’area fabbricabile utilizzata e posseduta sempre da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo professionale;
Inoltre sono esclusi dall’Ici i terreni incolti o utilizzati per attività diversa o che l’attività agricola non viene esercitata in forma imprenditoriale. La base imponibile viene calcolata a seconda della categoria degli immobili.
Per i fabbricati cat. D non censiti posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati con valore contabile al 1° gennaio dell’anno al lordo delle quote di ammortamento indicizzato con un coefficiente che per l’anno 2011 è pari a 1,02. Per quanto riguarda le aliquote ogni comune entro la data di approvazione del bilancio deve deliberare le tariffe che possono variare da un minimo del 4% ad un massimo di 7% a seconda delle tipologie degli immobili. C’è la possibilità di ridurre le aliquote al di sotto del minimo o al di sopra del limite massimo in determinati casi.
Il versamento va effettuato tramite F24 o bollettino di c/c postale secondo le modalità stabilite dai diversi comuni in due soluzioni:
– Entro il 16 giugno 2011 l’acconto pari al 50% dell’imposta;
– Dal 1 al 16 dicembre 2011 il saldo tenendo conto della prima rata versata;
Ma le principali novità per il 2011 si individuano nella possibilità di:
– Sanatoria fiscale effettuando una dichiarazione catastale entro il 30.04.2011 relativamente ai c.d. Immobili Fantasma cioè immobili non censiti a catasto o con dati catastali difformi da quelli reali;
– Fabbricati rurali sono esclusi da ICI indipendentemente dalla categoria catastale;
– Ravvedimento operoso aumentano gli interessi legali al 1,5% annuo;
– Ammissibilità dell’esenzione dall’Ici della pertinenza dichiarata edificabile dal piano urbanistico comunale condizione necessaria è il vincolo funzionale dell’area rispetto all’immobile principale;
– Applicabilità dell’aliquota prevista per l’abitazione principale anche in caso di utilizzo di più unità catastali di proprietà di due coniugi in regime di separazione dei beni;
– Dal 2014 l’ici e una serie di tributi locali minori come per esempio la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche saranno sostituiti dall’IMU Imposta Municipale Unica.
Per la città di Campobasso le aliquote per quest’anno rimangono invariate quindi l’aliquota ordinaria è il 6,90, per l’abitazione principale il 4,90 e la detrazione per quest’ultima è di 120,00.
di Flavia Del Duca