Con la Scia, procedure di autorizzazione semplificate

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La Legge 122/2010 ha introdotto l’obbligo di richiesta di licenze e di altri adempimenti tramite SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Si tratta di una nuova modalità da esplicare necessariamente in via telematica, tramite l’invio per posta certificata PEC.

Tutti i soggetti interessanti devono, pertanto, avere una casella di posta elettronica certificata, altrimenti rivolgersi ad uno studio di professionisti o di commercialisti che provvederanno all’invio tramite la PEC del proprio studio. Tale obbligo fa decadere, in campo edilizio, l’obbligo di presentazione della DIA, ossia della dichiarazione di inizio attività con la quale, in luogo dell’autorizzazione, l’interessato poteva produrre un’autodenuncia di inizio attività, rispetto alla quale l’amministrazione doveva effettuare i suoi controlli autorizzativi entro un termine certo.

L’attività oggetto della dichiarazione poteva essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della stessa all’amministrazione competente. Con le ultime leggi introdotte in materia edilizia, l’intento di semplificazione delle procedure di autorizzazione – che dovrebbe giustificarne l’entrata in vigore – si scontra con situazioni e problemi reali, complicando, tra l’altro, il lavoro dei professionisti chiamati a seguirne l’iter burocratico. Infatti, con la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), le problematiche nascono non solo dalle specificità della norma, che lascia irrisolte diverse questioni, quanto anche dalla più pratica difficoltà di reperire una modulistica aggiornata presso i Comuni competenti per territorio.

Infatti, non tutti i Comuni sono ancora pronti a tale nuovo adempimento e si sono, pertanto, adeguati; quindi anche nella stessa regione è possibile trovare soluzioni di adempimenti diversi. Alcuni già con il nuovo sistema di compilazione ed invio della modulistica con la posta certificata; altri ancora con il vecchio metodo di consegna e compilazione del modulo cartaceo presso l’istituto di competenza.

In generale si può affermare che:

a) Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA le autorizzazioni previste dal D. Lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale) in quanto generalmente imposti dalla normativa comunitaria e comunque richiedenti valutazioni tecniche specifiche non riconducibili al mero accertamento di requisiti generali imposti dalla norma;

b) Va tenuto conto che la SCIA si riferisce all’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale e pertanto vanno verificati i procedimenti e le autorizzazioni/abilitazioni rilasciate per tali attività;

c) Rimane esclusa l’applicabilità della Scia ad ogni procedimento per il quale siano previsti specifici strumenti di programmazione settoriale finalizzati al rilascio di atti di assenso dell’amministrazione: è il caso, ad esempio, dell’esercizio dell’attività di commercio nelle medie e grandi strutture di vendita e dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per le quali la legislazione prevede di norma un regime autorizzatorio, che risponde alle regole di una programmazione settoriale basata su criteri individuati dalle Regioni e dai Comuni;

d) In materia edilizia, seppure non espressamente dichiarato, la SCIA dovrebbe sostituire certamente la DIA prevista dal DPR 380/2001, come già accennato sopra.

di Ilaria Cristina