Diritto alle ferie: vanno conesse entro il 30 giugno

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Entro il 30 giugno i datori di lavoro devono concedere ai lavoratori dipendenti la fruizione dei periodi di ferie non ancora goduti, relativi ai 18 mesi precedenti. La normativa che si è susseguita nel tempo ha modificato i criteri di scelta dei periodi sia gli obblighi contributivi legati alla mancata fruizione.

COME SI CALCOLANO I GIORNI DI FERIE?
Per il calcolo dei giorni di ferie occorre tenere in considerazione due variabili: la maturazione del diritto al momento del godimento delle ferie; la durata stabilita dai contratti collettivi o, in alcuni casi, prevista dalla legge. La maturazione delle ferie e collegata all’effettiva prestazione di lavoro. Esse maturano durante un periodo di 12 mesi stabilito dalla legge, in presenza della prestazione lavorativa. Le ferie maturano anche durante il periodo di prova. Nei contratti a tempo determinato o in caso di assunzione o cessazione nel corso dell’anno, il lavoratore ha diritto ad un numero di giorni proporzionali al servizio effettivamente prestato.

QUANTE FERIE IN UN ANNO?
La legge prevede una durata minima delle ferie di quattro settimane, corrispondenti a 28 giorni di calendario. I contratti collettivi nazionali possono prevedere una durata minima diversa e fissare la durata delle ferie genericamente in base alla qualifica contrattuale e all’anzianità di servizio del lavoratore. Le ferie possono essere espresse in settimane, giorni di calendario o giorni lavorativi.

SI PUO’ RINUNCIARE ALLE FERIE?
Le ferie non godute non possono essere sostituite dalla relativa indennità. Salvo quanto previsto dalla legge o dal contratto collettivo nazionale, il periodo minimo annuale legale di ferie retribuito va goduto: 1) per due settimane nel corso del periodo di maturazione; 2) per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

QUANDO ANDARE IN FERIE?
La scelta del periodo di fruizione delle ferie è lasciata al datore di lavoro, che terrà conto delle esigenze e degli interessi del lavoratore con la necessità di servizio. Secondo un orientamento consolidato tale scelta è demandata al datore di lavoro in quanto a lui competono il potere organizzativo e direttivo.

di Anita Ottaviano