Se il verbale di accertamento per un’infrazione al Codice della Strada non è mai stato notificato il termine per impugnare la cartella esattoriale non è di trenta giorni ma di sessanta.
Lo precisa un’ordinanza della sesta sezione civile della Cassazione resa in data 08 giugno 2011 riportata da Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, che ha accolto le doglianze di un cittadino che si era visto dichiarare inammissibile da un giudice di pace il ricorso avverso una cartella di pagamento relativa ad una multa per una violazione al codice della strada solo perché questi lo aveva presentato oltre il termine breve di trenta giorni dalla notifica dell’atto esecutivo.
Gli ermellini sulla scorta di un orientamento consolidato della Suprema Corte (cass. N. 3647/2007) hanno ribadito che “in tema di opposizione a sanzione amministrativa, in mancanza di contestazione della violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione “recuperato ria” del messo di tutela che la parte non ha potuto a suo tempo esperire, sicché l’opposizione deve ritenersi proponibile nel termine non già di trenta, bensì di sessanta giorni dalla notificazione, termine applicabile al ricorso avverso i verbali di accertamento di infrazioni alle norme del codice della strada”.