Atti tributari: illegittimi quelli “non trasparenti”

0
283

È illegittimo l’avviso di liquidazione inviato al contribuente se non permette di comprendere le modalità di irrogazione delle sanzioni e, soprattutto, se non sono chiare le modalità di calcolo delle somme pretese dall’erario.

Ciò è quanto emerge da una recente ordinanza della Suprema Corte (ordinanza n.10878 del 18 maggio 2011), la quale, confermando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, chiarisce che è nulo l’atto tributario che “non mette il contribuente in grado di comprendere il contenuto e l’articolazione della pretesa dell’amministrazione”.

Tale principio in questi anni risulta essere stato recepito anche dai giudici di merito.

Si ricorda, infatti, un’altra recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sentenza n. 206/02/10, liberamente scaricabile dal sito www.studiolegalesances.it – sezione Documenti), la quale, pur occupandosi in quel caso di una cartella di pagamento (ma il principio è il medesimo), dichiara che “il contenuto della cartella non consente di poter operare qualsivoglia controllo dell’operato dell’Ufficio in violazione del diritto di difesa del contribuente. Ne consegue che gli importi iscritti a ruolo potrebbero essere probabili ma non anche certi e dovuti”.

La predetta Commissione, infine, dichiara che il comportamento dell’Ufficio – che nello specifico non chiariva le modalità di calcolo delle somme pretese – determina una “lesione del diritto di difesa perché il contenuto della cartella in esame non consente al contribuente di operare alcun controllo”.

Mancando, dunque, il requisito della trasparenza e della certezza si ritiene che il debito tributario debba essere annullato, in quanto titolo esecutivo privo dei necessari requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità “che può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, trattandosi di presupposto dell’azione esecutiva” (sent. Cassaz., sez.III, nr.9293/2001).

Avv. Matteo Sances
info@studiolegalesances.it
www.studiolegalesances.it