Il Ministro della giustizia, Angelino Alfano, nel corso del Consiglio dei Ministri svoltosi ieri, ha illustrato lo schema di Codice antimafia e delle misure di prevenzione, che aggiorna la normativa in materia, con l’obiettivo immediato di ottenere un punto di riferimento normativo completo e di semplificare l’attività dell’interprete, migliorando l’efficienza delle procedure di gestione, di destinazione ed assegnazione dei beni confiscati.
Il testo raccoglie tutta la normativa vigente in tema di misure di prevenzione, aggiornata secondo le prescrizioni della legge delega, in particolare con:
– l’introduzione della facoltà di richiedere che il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione sia celebrato in udienza pubblica;
– la previsione di un limite di durata anche per il procedimento di secondo grado, con la perdita di efficacia del sequestro ove non venga disposta la confisca nel termine di un anno e sei mesi dalla immissione in possesso da parte dell’amministratore giudiziario, nonché, in caso di impugnazione della decisione, entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. E’ altresì prevista la possibilità di prorogare i termini in parola per sei mesi e per non più di due volte in caso di indagini complesse;
– l’introduzione della revocazione della confisca definitiva di prevenzione, volta a consentire agli enti assegnatari dei beni confiscati di gestirli senza timore di doverli restituire. A seguito del definitivo decreto di confisca, la revoca sarà possibile solo in casi eccezionali (difetto originario dei presupposti, falsità delle prove). In tal caso, salvo che per i beni di particolare pregio storico-artistico, verrà restituita solo una somma di denaro equivalente al valore del bene;
– disciplina dei rapporti tra la confisca di prevenzione e il sequestro penale, volta a regolare i rapporti tra diversi e contestuali provvedimenti giudiziari. Se insistono entrambi sul medesimo bene si applicano le norme della prevenzione per la relativa amministrazione e gestione (nomina amministratore giudiziario, relazione periodica.);
– disciplina dei rapporti dei terzi con la procedura di prevenzione, volta a garantire la tutela in caso di buona fede;
– disciplina dei rapporti con le procedure concorsuali, volta a risolvere le numerose questioni interpretative causate dalla mancanza di una specifica normativa in materia; i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione sono sottratti dalla massa attiva del fallimento e sono gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;
– disciplina degli effetti fiscali del sequestro, volta a risolvere le numerose questioni interpretative che la mancanza di una specifica normativa in materia ha determinato. L’amministratore assume la qualità di sostituto d’imposta: paga provvisoriamente le imposte relative ai beni sequestrati secondo le aliquote vigenti per i diversi redditi e all’esito della procedura, se i beni vengono restituiti, recupera nei confronti del proprietario;
– in materia di certificazione antimafia, il provvedimento semplifica ed omogeneizza una normativa resa particolarmente complessa dalla stratificazione delle norme nel tempo.