Iva e contabilità: cosa fare se le scritture cambiano posto

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Quando cambia il luogo di conservazione delle scritture contabili spetta al contribuente il compito di comunicarlo al Fisco, e non al depositario con cui cessa il rapporto. Quest’ultimo, a sua volta, potrà chiedere prova al contribuente di aver segnalato questa variazione alle Entrate. E’ quanto chiarisce l’Agenzia con la risoluzione 65/E, che prende le mosse da alcune richieste di chiarimenti sui comportamenti che contribuenti e depositari devono adottare in caso di variazione del luogo in cui sono conservate le scritture contabili.

L’intermediario può vigilare – In particolare, il documento di prassi si sofferma sull’attività del depositario delle scritture, che, pur non essendo tenuto a comunicare all’Agenzia il cambio del posto in cui sono tenute le scritture, può comunque verificare che il contribuente abbia presentato alle Entrate la dichiarazione di variazione dati. Nell’ipotesi in cui non riceva conferma, può anche comunicare all’Ufficio territorialmente competente la chiusura del rapporto di deposito, allegando copia del verbale di consegna delle scritture. Resta fermo che il depositario può comunque occuparsi per il contribuente di presentare la dichiarazione come persona delegata o, in presenza di determinati requisiti, come incaricato alla trasmissione telematica.

Il contribuente deve dichiarare – Il documento di prassi ricorda che il contribuente ha 30 giorni di tempo per comunicare all’Agenzia la variazione dei dati contenuti nella dichiarazione di inizio attività e, in questo caso, quelli sul cambio di posto in cui sono conservate le scritture contabili. I modelli da utilizzare per dichiarare la variazione dei dati sono l’AA7/10 per le persone fisiche e l’AA9/10 per le imprese individuali e gli autonomi. Più precisamente, i contribuenti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese o alla denuncia alla Rea (repertorio delle notizie economiche e amministrative) trasmettono questi stessi modelli tramite la Comunicazione Unica, senza dover pagare né il bollo né i diritti di segreteria. Gli altri, invece, presentano questi modelli presso un qualsiasi Ufficio direttamente o tramite persona delegata, per posta via raccomandata oppure telematicamente.

Il testo completo della risoluzione è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it – all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”.