Da una precedente indagine condotta da questa Corte nel 2008 in ordine ai risultati e ai costi del condono, del concordato e delle sanatorie fiscali disposti dalla legge 289/2002, si aveva confermadella realizzazione dell’obiettivo di acquisire nel breve termine risorse finanziarie che avrebbero contribuito ad assicurare la tenuta dei conti pubblici in maniera diversa dall’ aumento della pressione fiscale. In esito a tale indagine, risultava, tuttavia, come dato meritevole di approfondimenti ulteriori, il fatto che ben 5,2 miliardi dei 26 dichiarati come dovuti dagli aderenti al condono non erano poi stati versati, neppure dopo l’iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento. Pertanto, sulle azioni amministrative poste in atto da parte dell’Agenzia delle entrate e dalle società concessionarie per la riscossione (Equitalia s.p.a.) per il recupero degli importi dichiarati e non versati, veniva intrapresa dalla Corte una specifica attività di monitoraggio e controllo, della quale si riferisce nell’ attuale referto.
L’analisi dei dati gestionali rilevati al 31 dicembre 2010 ha evidenziato la seguente situazione della riscossione : a fronte del carico lordo iniziale da riscuotere, aumentato per interessi e sanzione a circa 6,3 miliardi, erano stati disposti sgravi per un ammontare complessivo di 1,192 miliardi, con conseguente attestazione del carico netto da riscuotere, a tale data, a circa 5,117 miliardi di euro; a fine dicembre 2010 risultavano riscossi circa 910 milioni di euro, che rappresentano il 17,8% del predetto carico netto. Rimangono pertanto da riscuotere circa 4,207 miliardi. I dati del monitoraggio svolto da questa Corte sui versamenti effettivi al bilancio dello Stato – che non comprendono le fattispecie derivanti dall’art.9 bis – mostrano per l’anno 2010 una diversa e minore capacità di riscossione rispetto alle previsioni che non hanno beneficiato neppure di importi aggiuntivi rispetto alle previsioni di recupero ordinario.
Le percentuali mensili di incremento della riscossione specifica rimangono esigue attestandosi in termini dello 0,2 – 0,3% di aumento circa e la proiezione nel tempo della definitiva riscossione, ai ritmi rilevati, pone un orizzonte (teorico) di circa dodici anni: una durata di tempo inaccettabilmente lunga, anche in considerazione del fatto che la letteratura sull’istituto dei condoni individua, tra i motivi giustificativi della loro adozione, un’accelerazione del gettito nel breve periodo, rafforzata dall’aspettativa dell’emersione strutturale della base imponibile.
Equitalia riferisce di aumenti complessivi crescenti degli importi di riscossione nei periodi considerati, a fronte dei quali, tuttavia, vanno giustapposti i dati sopra indicati, nonché gli incrementi anche del “carico lordo” da riscuotere (dovuto alla maturazione degli interessi e delle sanzioni) nonché gli incrementi (da portare in diminuzione) degli “sgravi” concessi per la inesigibilità delle somme.
Da tale situazione, è possibile constatare come le dinamiche temporali connesse al fenomeno condono contribuiscano di fatto a determinare una elevata vetustà dei ruoli pregiudicando l’azione di recupero che – come appare evidente – ha tra i suoi fattori critici di successo proprio la tempestività. Ciò induce a ritenere che il sistema della riscossione di tale condono produca inesigibilità dei ruoli anche in conseguenza della vetustà dei ruoli e di procedure eccessivamente complesse o protratte nel tempo, pur in presenza di innovativi strumenti atti a rafforzare significativamente i poteri degli agenti della riscossione, quali l’ accesso all’Anagrafe finanziaria e la previsione (di cui all’art.16 bis, aggiunto dal d.l. n.185 /2008 alla legge n. 289/2002) scaturita anche a seguito della precedente indagine di questa Corte, di un potenziamento delle procedure di riscossione coattiva in deroga alla ordinaria disciplina della riscossione tramite ruolo. Tale strumentazione, costituita sia dalla possibilità di iscrizione di ipoteca sia dall’accesso all’anagrafe, è risultata, tuttavia, utilizzata ancora in maniera parziale e limitata.
Va segnalata, al riguardo la possibilità che, in sede di conversione del recentissimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 ( cd. “Decreto Sviluppo”), l’ipoteca venga limitata ai crediti superiori ai 20.000 euro. E’ auspicabile che tale modifica non riguardi la fattispecie delle rate da condono non versate. Va inoltre ricordata la previsione contenuta 2nel comma 5 dell’art. 20 del D.lgs. n. 112 del 3 aprile 1999, in forza della quale :”Per le entrate tributarie dello Stato l’ufficio, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili allo stesso soggetto, può reiscrivere a ruolo le somme già discaricate, purché non sia decorso il termine di prescrizione decennale.”
L’Amministrazione dovrebbe, pertanto, tentare il recupero delle somme quando il contribuente è, per così dire, tornato “in bonis” ed il credito è di ingente entità, anche in considerazione del fatto che l’eventuale reiscrizione delle quote discaricate potrebbe oggi fondarsi su una applicazione informatica, con costi di gestione molto bassi.
In ordine alle cause dell’andamento reale della gestione per la riscossione delle somme ancora rimaste da riscuotere, dall’analisi della documentazione inviata e dalle considerazioni conseguenti ad esse, oltre alle tematiche comuni alla riscossione delle entrate tributarie in generale, è da ritenersi che la riscossione delle rate da condono risenta anche di altre particolarità, che determinano altrettante criticità. In primo luogo, il meccanismo determinato dalle stesse previsioni normative della legge n.289/2002, le quali consentivano di versare gli importi dovuti anche in forma rateale e stabiliscono, inoltre, che con il versamento della prima rata contestualmente alla presentazione della dichiarazione integrativa, la controversia risulta estinta, ed il relativo condonodiviene definitivamente efficace anche sotto l’aspetto penale, dei reati tributari e non tributari connessi, in relazione ai quali il debitore non avesse avuto ancora formale conoscenza dell’esercizio dell’azione penale, pur nella circostanza del mancato pagamento degli importi dovuti alle scadenze temporali successive.
La rateizzazione delle quote eccedenti ha comportato la sospensione e un lungo rinvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme non versate, il che, come avviene in casi consimili, oltre alla possibile modificazione nel corso del tempo delle condizioni patrimoniali del contribuente – debitore, poteva consentire ed ha consentito, di fatto, in diversi altri casi a contribuenti non propriamente ignari della circostanza, di organizzare il proprio assetto patrimoniale in modo da rendersi incapienti rispetto alla futura azione esecutiva dell’erario.
Altri punti riguardano la possibilità che gli obiettivi di riscossione di tali crediti tributari vengano accomunati a quelli di carattere generale, concorrendo gli uni e gli altri, in maniera indistinta, ai risultati richiesti complessivamente alla società di riscossione, così perdendosi di vista, di fronte a risultati di gettito complessivamente costanti o crescenti, la possibilità di monitorare, in mancanza anche di specifici “codici-tributo”, e verificare eventuali situazioni di carenza per tipologie specifiche di condono, rinunciando così alla possibilità di porre in essere interventi correttivi sia normativi che gestionali.
Più in generale, resta l’esigenza di programmare ed intensificare i controlli nei confronti di quelle categorie di contribuenti, che, pur risultando maggiormente a rischio di evasione (per natura giuridica, per classe di volume d’affari, per settore economico di appartenenza, per modello di dichiarazione, per ubicazione territoriale), attuando un costante e sistematico monitoraggio finalizzato a rilevare le modifiche intervenute nei comportamenti fiscali dei contribuenti che hanno aderito ai condoni.
La relazione è disponibile sul sito Internet www.corteconti.it, aprendo dall’home page la cartella: Ultimi documenti pubblicati.