Se il concessionario della riscossione deposita le relate di notifica in ritardo, il giudice non può tenerne conto ai fini del proprio giudizio e, dunque, è come se nulla fosse mai stato prodotto nel processo.
Ciò è quanto accaduto al concessionario della riscossione in una causa dinanzi alla Commissione Tributaria di Foggia, nel corso della quale le relate di notifica delle cartelle oggetto di opposizione erano state depositate senza l’osservanza dei termini previsti dal processo tributario.
Infatti, sia il contribuente ma anche l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia sono tenuti a depositare i documenti che intendono far valere nel processo entro il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza finale di trattazione.
Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia (sent. CTP di Foggia n.270/8/10, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), la quale chiarisce come risulti “evidente la inammissibilità della documentazione prodotta dall’Agente della riscossione, ai fini del presente giudizio, atteso che essa risulta depositata tardivamente ossia dopo il termine di venti giorni”.
In merito alla natura del predetto termine, inoltre, i giudici rilevano che “la Suprema Corte con decisione n.26345 dell’11/12/2006 ha stabilito che il termine previsto dall’art. 32, comma 1 del Dlgs n.546/92 per il deposito di memorie e documenti deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte e a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti”.
Proprio ispirandosi al diritto di difesa, ci si augura che tale principio possa trovare seguito anche in altre pronunce dei giudici tributari, poiché risulta sicuramente equo che ambo le parti (contribuente da un lato e Fisco dall’altro) siano tenute allo scrupoloso rispetto delle regole del processo.
Avv. Matteo Sances
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