A cosa sono assoggettate le imprese a livello di imposte?

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In italia chi vuole costituire una nuova impresa, nelle diverse tipologie e categorie, deve considerare il pagamento delle imposte dirette per i vari tipi tra Irap e Ires e nel caso in cui ci si trova difronte una ditta individuale anche dell’Irpef. Ma andiamo per gradi facendo un quadro generale che bisogna sempre verificare e rettificare con le nuove norme che entrano in vigore e le diverse eccezioni. Per le società di capitali, cooperative, di mutua assicurazione, enti pubblici e privati la prima imposta da considerare è l’Ires, Imposta sul Reddito delle Società che è personale e proporzionale con un’aliquota del 27,50%. Essa è stata introdotta nel 2003 con contestuale abolizione dell’Irpeg per modernizzare il nostro sistema fiscale facendo riferimento a quello dell’Unione Europea. Va a colpire l’intero reddito dell’impresa. Per quanto riguarda l’Irap, essa ha un ambito di applicazione più ampio. È un’imposta regionale sulle attività produttive ed è istituita con il decreto legislativo del 15 dicembre 1997 ma con la finanziaria 2008 diventa una vera imposta della regione. In termini generali colpisce il valore della produzione netto delle imprese ossia il reddito prodotto al lordo dei costi del personale e degli oneri e proventi di natura finanziaria. È l’unica imposta a carico delle imprese che è proporzionale al fatturato e non applicata all’utile di esercizio. Sono soggetti all’irap: società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di una attività commerciale, le amministrazioni pubbliche, enti non commerciali residenti, società ed enti non residenti di qualsiasi tipo, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, persone fisiche esercenti attività commerciali o di lavoro autonomo ad esclusione dei soggetti rientranti nel regime dei minimi e produttori agricoli se non sono esonerati. A seconda dalla diversa categoria di appartenenza la base imponibile per il calcolo cambia. Per le imprese commerciali è data dalla differenza tra le voci classificabili nel valore della produzione e le voci classificabili nel costo della produzione dello schema di bilancio del codice civile. Dal costo della produzione è necessario escludere, però,  il costo del personale dipendente, le perdite su crediti e gli interessi eventualmente compresi all’interno dei canoni di leasing. Per la deducibilità dei costi vanno considerate  le stesse regole previste dalla normativa Irpef e Ires. In linea generale un costo non deducibile dal reddito ai fini Ires non sarà deducibile neppure dall’imponibile Irap ma ci sono tuttavia talune eccezioni, come per esempio l’ICI che p non è deducibile ai fini Ires ma ai fini Irap si. Per coloro che non sono obbligati alla redazione del bilancio come Snc, Sas e imprese individuali bisogna comunque riclassificare i propri costi e ricavi secondo lo schema per determinare l’imponibile irap. Le aliquote da considerare sono: il 3,90% generale e l’8,50% per le amministrazioni pubbliche. Ma nei vari anni e nelle diverse finanziarie è stato stabilito la possibilità di un aumento fino ad massimo dell’1%, considerando però il deficit della spesa sanitaria in alcune regioni si è avuto anche un aumento maggiore. Per il 2011 l’aliquota rimane invariata cioè il 4,82% che aumenta dello 0,15% per le regioni con debito sanitario quali Lazio, Calabria, Molise e Sicilia e per le amministrazioni pubbliche sempre all’8,50% (saldo dell’anno 2010 e acconto per il 2011). Ultima imposta diretta con ampia applicazione è l’Irpef, Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche che colpisce chi è possessore di redditi in denaro o in natura quali redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa e redditi diversi. Quest’ultima colpisce non solo le imprese ma anche le persone fisiche. È un’imposta diretta, personale, progressiva e generale. L’applicazione va fatta su un reddito complessivo al netto degli oneri deducibili e delle detrazioni spettanti considerando scaglioni di reddito con la percentuale di imposta relativa. Con un reddito fino a euro 15.000,00 il 23%, da 15.001,00 a 28.000 il 27%, da 28.001,00 a 55.000,00 il 38%, da 55.001,00 a 75000 il 41% ed infine da 75.001 in poi il 43%.

Flavia Del Duca