Quando la condotta descritta dalla norma è realizzata attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, quali internet, posta elettronica, chat, sms e messaggistica istantanea, si parla di cyberstalking.
Il panorama legislativo in materia appare abbastanza scarno, in quanto la normativa di riferimento prende in considerazione non è tanto la condotta in quanto tale, quindi il comportamento oggettivo, quanto piuttosto il danno psicologico causato nella vittima, dunque un elemento puramente soggettivo. Lo stato d’ansia permanente e il fondato timore cui la norma in questione fa riferimento perché si possa contestare il reato di stalking sono infatti situazioni prettamente psicologiche, difficili da accertare data l’essenza puramente soggettiva.
Se però la legge pecca nell’indicazione di criteri oggettivi, ai fini di una corretta analisi, la giurisprudenza non ignora la problematica.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, V sez. penale con sentenza n. 24 giugno 2011, n. 25488 che ha ribadito la rilevanza del reato di stalking confermando, nei confronti di un giovane, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex ragazza convivente, vittima di atti persecutori.
Nel caso in esame, l’imputato, dopo che la vittima aveva interrotto la convivenza, si era reso responsabile di continui messaggi inviati tramite il social network Facebook contenenti minacce ed ingiurie e non contento aveva violato il domicilio della vittima e percosso la stessa cagionandole lesioni.
Secondo i giudici di piazza Cavour, nel caso specifico, i messaggi inviati tramite Facebook possono integrare il reato di stalking. Inoltre la parte offesa è da ritenere attendibile non solo per l’esistenza di più certificati medici diversi da quello di cui il ricorrente lamenta l’irrilevanza, ma anche per gli apporti provenienti dalle dichiarazioni della madre della vittima sui messaggi telefonici ricevuti dalla figlia e sulla manifestata paura della stessa di uscire dall’abitazione, oltre che dalla constatazione delle effettive lesioni prodotte ai danni della ragazza.
La sentenza assume rilevanza per la puntuale configurazione del reato di stalking da parte della S.C. che viene definito dall’art. 612-bis del c.p. come quel reato commesso da “chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.
Tale importante decisione, secondo Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di IDV e fondatore dello “Sportello Dei Diritti”, la previsione di questo reato assume una particolare delicatezza anche alla luce dell’attuale era tecnologica. Difatti, come nel caso di specie, i temuti atti persecutori possono essere realizzati non solo con il telefono o lettere anonime, ma utilizzando le nuove tecnologie e quindi tramite i social network, per posta elettronica, con la messaggistica istantanea e strumenti affini. Inoltre la vittima può essere perseguitata controllandone i movimenti tramite la rete (si pensi a chi fa parte di un social network o ha un proprio blog o è iscritto a newsgroup, mailing list, ecc.).
Purtroppo gli strumenti del web 2.0 proprio perché dotati di una maggiore interattività che consente uno scambio di informazioni più dinamico tra gli utenti, nascondono delle insidie che possono essere sfruttate da malintenzionati ai danni di vittime del tutto inconsapevoli.
Giovanni D’Agata