Fondi comuni d’investimento, ecco come cambia il regime

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Il Fisco alla prova risparmio: arriva una bussola sul nuovo sistema di tassazione dei fondi comuni d’investimento mobiliare italiani ed equiparati. Con la circolare 33/E diffusa oggi, l’Agenzia scioglie i dubbi degli operatori sul passaggio al nuovo regime, varato l’anno scorso con il decreto mille proroghe. Per i fondi italiani e quelli storici lussemburghesi, infatti, già dal primo luglio è scattata la riforma della fiscalità del risparmio gestito, che fa slittare il momento della tassazione dal maturato in capo al fondo alla percezione dei proventi effettivamente realizzati dai partecipanti e del disinvestimento delle quote o azioni possedute, come già accade per i fondi esteri. In altre parole, a partire dal primo luglio scorso, sul risultato maturato dalla gestione del fondo non è più dovuta l’imposta sostitutiva del 12,50% e il prelievo è in capo ai partecipanti nella fase in cui percepiscono i proventi.

I fondi destinatari del nuovo regime – La riforma riguarda gli Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio) con sede in Italia, esclusi i fondi immobiliari. Non solo. Rientrano nel passaggio al nuovo sistema anche quelli che si trovano in Lussemburgo e sono già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato. In particolare, la rivoluzione del risparmio gestito si applica agli organismi italiani che possono investire in strumenti finanziari quotati (e non) in un mercato regolamentato, depositi bancari di denaro, crediti e titoli rappresentativi, altri beni, sempre diversi dagli immobili, per cui esiste un mercato e che hanno un valore determinabile con certezza almeno ogni sei mesi. Sono dentro il nuovo regime, quindi, anche i fondi che attuano operazioni di cartolarizzazione e quelli che investono in opere d’arte, metalli preziosi e altre materie prime negoziate.