Privacy: vietato al datore di lavoro indagare su idee religiose, politiche e sindacali del lavoratore

0
366

Prosegue l’azione del Garante privacy contro l’uso illecito del trattamento dei dati. L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, dichiara Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” ha ritenuto illecito il trattamento di dati effettuato dall’Aler (Azienda lombarda per l’edilizia residenziale) di Brescia con il questionario somministrato, nei mesi scorsi, ai candidati che partecipavano alla selezione per il reclutamento di un dirigente tecnico. Parimenti illecito è stato definito il trattamento dei dati operato dalla Cispel Lombardia Services Srl, che ha curato la selezione, e dalla psicologa incaricata della raccolta dei profili. Il provvedimento dell’Autorità (relatore Mauro Paissan) ha vietato con effetto immediato l’uso dei dati personali ricavati dalla somministrazione dei test.

Nel corso dell’istruttoria, avviata nel maggio scorso sulla base di notizie di stampa, il Garante ha accertato che numerose domande contenute nel questionario riguardavano aspetti anche intimi della sfera personale dei candidati, relativi ai rapporti affettivi, al grado di stabilità degli stessi, alla vita sessuale (con richieste su eventuali problemi o disturbi), condizioni di salute psico-fisica, eventuali interruzioni di gravidanza, tentativi di suicidio etc.

Tale trattamento dei dati è illecito innanzitutto perché in contrasto con l’art.8 dello Statuto dei lavoratori, che vieta al datore di lavoro di fare indagini ai fini dell’assunzione sulle opinioni religiose, politiche e sindacali del lavoratore nonché su fatti non rilevanti per la valutazione dell’attitudine professionale, sia con l’art.10 del decreto legislativo n.276 del 2003 che vieta alle agenzie di lavoro o ai soggetti che si occupano di preselezione di lavoratori di effettuare indagini relative alle convinzioni personali, al credo religioso, all’orientamento sessuale, allo stato di gravidanza, allo stato di salute etc.

La raccolta di questi dati personali risulta inoltre illecita perché effettuata in violazione dei principi di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza fissati dal Codice privacy. Il trattamento di questo tipo di dati, infine, non è tra quelli contemplati nell’autorizzazione generale del Garante sull’uso dei dati sensibili e giudiziari.

Il Garante ha disposto la trasmissione del provvedimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché all’autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza, riservandosi anche di valutare l’apertura di un procedimento per l’applicazione di sanzioni amministrative.