Coloro che vendono o forniscono servizi ad operatori non obbligati al pagamento dell’Iva sugli acquisti devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione. Possono acquistare senza pagamento dell’imposta i cosiddetti esportatori abituali, coloro, cioè, che nell’anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti, hanno registrato esportazioni e altre operazioni ad esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo (per esempio, coloro che nel 2010 hanno avuto un volume d’affari di 100.000 euro e hanno effettuato esportazioni per un valore superiore a 10.000 euro).
Per acquistare senza pagamento dell’Iva gli esportatori abituali devono presentare ai loro fornitori una dichiarazione d’intento. I fornitori, a loro volta comunicano i dati della dichiarazione entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’hanno ricevuta.
La comunicazione va trasmessa, solo in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati (per esempio, professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).L’omessa o errata comunicazione delle dichiarazioni di intento può essere oggetto di ravvedimento operoso.
Se l’errore viene scoperto prima della scadenza del termine di presentazione della comunicazione si può rettificare o integrare la comunicazione, mediante l’invio di una nuova comunicazione, completa in tutte le sue parti, barrando la casella “correttiva nei termini”. Se, invece, i termini sono scaduti il cedente/prestatore, sempre che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, di cui abbia avuto formale conoscenza, può ricorrere all’istituto del ravvedimento, effettuando i seguenti adempimenti:
· invio della comunicazione precedentemente omessa ovvero la comunicazione corretta;
· pagamento della sanzione ridotta ad 1/10 del minimo.
La circolare num. 41/E del 26 Settembre 2005, prevede il pagamento della sanzione da € 258 ad € 2.065; l’importo della sanzione da ravvedimento operoso da versare, secondo quanto stabilito dall’articolo 16, comma 5, del Decreto Legge numero 185 del 2008, viene ridotto ad un decimo del minimo. Il termine per poter accedere all’istituto del ravvedimento operoso è fissato in un 1 anno dal momento in cui è stata commessa la violazione.
Importante è la responsabilità del fornitore dell’esportatore abituale che rilascia una dichiarazione d’intento “falsa”, vale a dire in assenza dello “status” di esportatore abituale. Il fornitore è responsabile del pagamento dell’imposta dovuta laddove lo stesso sia consapevole della falsità della dichiarazione d’intento ricevuta.
Una particolarità riguarda, inoltre, la responsabilità solidale con l’esportatore abituale, nei casi in cui il cedente/prestatore:
· non invia la comunicazione dei dati contenuti nella dichiarazione d’intento ricevuta dal cliente;
· invia la comunicazione con dati inesatti o incompleti;
· effettua una fornitura/prestazione senza applicare l’Iva, a causa dell’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta e non comunicata all’Agenzia delle Entrate.
La responsabilità solidale non ricomprende l’intermediario abilitato che omette di inviare la comunicazione, dato che tale obbligo concerne solamente i cedenti/prestatori che ricevono le dichiarazioni d’intento.
di Ilaria Cristina