Via libera alle agevolazioni fiscali previste per i fondi rustici situati in zone montane anche quando l’acquisto è stato realizzato con usucapione speciale, riconosciuta con sentenza.
Con la risoluzione 76/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce, in linea con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, che il regime fiscale di favore dedicato ai fondi rustici può essere applicato anche ai trasferimenti immobiliari, in caso di arrotondamento e accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, che vengono regolarizzati con la particolare procedura prevista per l’usucapione speciale.
Quindi, nei casi in cui si applica l’usucapione speciale – derivante dal possesso continuato per quindici anni del fondo rustico – il contribuente potrà beneficiare dell’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e dell’esenzione dall’imposta catastale.
Il testo completo della risoluzione è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it – all’interno della sezione “Normativa e prassi”.