Il termine dell’ 1° agosto è prorogato al 16 dicembre 2011. La stessa data vale anche per gli eventuali rapporti di lavoro cessati.
Lo precisa la circolare 36/E dell’Agenzia delle Entrate, che posticipa la scadenza per versare le somme dovute per l’applicazione, nei mesi di gennaio e febbraio, della detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di II livello.
Le sanzioni non sono dovute a patto che, entro il 16 dicembre, sia versata la differenza, maggiorata degli interessi, tra l’imposta sostitutiva già pagata e l’importo delle effettive ritenute ordinarie.
Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.