Aperture, puntualizzazioni ma anche esame e valutazione sull’“eleggibilità” dei trust ad organismo non lucrativo
Enti pubblici e società commerciali, ancorché “enti esclusi”, possono costituire o partecipare ad Onlus. Onlus la cui qualifica può essere astrattamente riconosciuta anche ai cosiddetti trust opachi, quelli, cioè, senza beneficiari individuati. Sono solo alcuni dei punti toccati dalla circolare 38/E del 1° agosto. Vediamoli più da vicino.
Esenzione dall’imposta di registro
Gli atti costitutivi delle Onlus fruiscono dell’esonero dall’imposta di bollo e registro (articolo 8 legge 266/1991). L’esenzione, però, è subordinata alla circostanza che le organizzazioni abbiano fini solidaristici e siano iscritte nei registri del volontariato.
Nel caso in cui la legge regionale preveda, al momento dell’iscrizione nel registro del volontariato, che si alleghi copia dell’atto costitutivo, le Onlus possono fruire dell’esonero “preventivo” ma dovranno comunicare l’avvenuta iscrizione all’ufficio locale delle Entrate che ha effettuato la registrazione. In caso contrario l’ufficio stesso provvederà al recupero dell’imposta non pagata con relativi interessi e sanzioni.
Partecipazione degli enti “esclusi”
Gli enti esclusi dalla qualifica di Onlus – vale a dire “gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria” (articolo 10 comma 10 Dlgs 460/1997) – possono costituire o partecipare alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, a prescindere dalla circostanza che esercitino un’influenza dominante nelle determinazioni della Onlus.
L’orientamento interpretativo è “figlio dei tempi”. Negli ultimi anni si è, infatti, diffusa la costituzione (o la partecipazione) di organizzazioni del terzo settore da parte di enti pubblici o società commerciali. Una forma di partenariato, questa, che è stata favorita anche dall’Unione europea al fine di un miglioramento dei servizi sociali, a fronte della crisi economica globale.
Enti pubblici e società commerciali non possono, al contrario, partecipare alle Ong, organizzazioni considerate Onlus di diritto, a patto però che” non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro” (articolo 28, comma 4, legge 49/1987).
I trust e le Onlus
L’acquisizione, da parte di un trust, della qualifica di Onlus – come altro ente di carattere privato – presuppone, in primo luogo, che il trust sia riconosciuto come tale e che, quindi, costituisca un autonomo soggetto passivo d’imposta (i beni vincolati nel trust devono costituire una massa separata rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e del beneficiario; i beni vincolati nel trust devono essere intestati al trustee o ad altro soggetto per conto del trustee; il trustee è tenuto ad amministrare i beni secondo le indicazioni dettate nell’atto istitutivo del trust e nel rispetto della legge; il trustee deve rendere conto della gestione cfr circolari 48/2007 e 61/2010).
Tuttavia, la presenza dei descritti presupposti costituisce condizione necessaria ma non sufficiente ai fini del riconoscimento della qualifica di Onlus, in quanto l’iscrivibilità nell’Anagrafe è, altresì, subordinata alla verifica della compatibilità, in via generale, delle differenti tipologie di trust con il regime tributario di favore che caratterizza le Onlus.
Al riguardo, la circolare ricorda che il trust può essere:
- con beneficiari individuati (trust trasparenti)
- senza beneficiari individuati (trust opachi).
Il sistema di tassazione proprio dei trust “trasparenti” – nel quale gli effettivi possessori del reddito sono i beneficiari, in capo ai quali i proventi sono tassati quali redditi di capitale – è incompatibile con le modalità impositive delle Onlus, che presuppongono l’imputazione direttamente ed esclusivamente in capo all’organizzazione. Il riconoscimento della qualifica di Onlus per il trust trasparente comporterebbe, infatti, che a beneficiare del regime fiscale di favore (detassazione dei proventi derivanti dalle attività istituzionali e connesse) sarebbe un soggetto diverso rispetto all’organizzazione che svolge l’attività di utilità sociale.
Il riconoscimento della qualifica di Onlus, dunque, è precluso al trust trasparente.
Diversamente, al trust opaco può essere riconosciuta la qualifica di Onlus, essendo il reddito prodotto imputato direttamente al trust stesso e assoggettato a tassazione in capo a quest’ultimo.
La circolare precisa, però, che per la qualifica di Onlus i trust opachi devono essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dall’articolo 10 del Dlgs 460/1997; l’atto costitutivo, cioè, deve prevedere espressamente: lo svolgimento di determinate attività (assistenza sociale, beneficienza, istruzione, eccetera), il perseguimento di finalità solidaristiche, il divieto di distribuzione degli gli utili, l’obbligo di destinare gli utili alla realizzazione delle attività istituzionali eccetera.
Partecipazione di una Onlus a un’impresa sociale
Le Onlus possono detenere partecipazioni in organizzazioni qualificate come “imprese sociali”.
L’Agenzia chiarisce, infatti, che la disciplina normativa dell’impresa sociale (Dlgs 155/2006) è compatibile con quella delle Onlus (Dlgs 460/1997).
In particolare, entrambi gli “enti” operano senza fini di lucro. Il che implica il divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione, l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento dell’attività statutaria e l’obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di cessazione dell’attività, a finalità di utilità sociale.
Rileva, poi, che sia le organizzazioni di volontariato sia le imprese sociali devono svolgere, in base alle rispettive disposizioni normative, attività socialmente utili. Finalità comuni che inducono a ritenere ammissibile la partecipazione della Onlus all’impresa sociale; un’operazione che non altera la natura solidaristica della Onlus stessa.
Patrizia De Juliis
Fonte Fisco Oggi