L’Agenzia delle Entrate con la circolare 33/E chiarisce al meglio il regime di tassazione dei fondi comuni d’investimento mobiliare italiani ed equiparati entrato in vigore lo scorso anno con il decreto mille proroghe. Dal 1° luglio i gestori dei fondi italiani e quelli “lussemburghesi” non devono più applicare l’imposta sostitutiva del 12,50% sul risultato del fondo stesso ma l’imposta è dovuta dal detentore delle quote nel momento che percepisce i proventi.
Il nuovo regime si applica agli organismi italiani che possono investire in strumenti finanziari quotati (e non) in un mercato regolamentato, depositi bancari di denaro, crediti e titoli rappresentativi, altri beni, sempre diversi dagli immobili, per cui esiste un mercato e che hanno un valore determinabile con certezza almeno ogni sei mesi. Sono dentro il nuovo regime, quindi, anche i fondi che attuano operazioni di cartolarizzazione e quelli che investono in opere d’arte, metalli preziosi e altre materie prime negoziate.
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