L’imposta di bollo per le comunicazioni relative ai depositi di titoli va calcolata tenendo conto dell’ammontare complessivo dei depositi presenti presso ciascun intermediario finanziario ed intestati al medesimo soggetto.
È questo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 40/E, che illustra le nuove misure in materia di imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli, introdotte dal Dl n. 98 del 2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 111 del 2011. Il documento di prassi, inoltre, chiarisce come applicare la nuova normativa nel periodo transitorio che va dal 6 al 16 luglio 2011.
Cosa cambia e cosa no – Resta invariata la misura dell’imposta di bollo nei casi di comunicazioni relative a depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso è inferiore a 50mila euro, mentre l’imposta subisce un aumento quando il valore complessivo è pari o superiore a 50mila euro. A questo proposito si ricorda che bisogna prendere in considerazione l’ammontare complessivo dei depositi detenuti presso ogni intermediario.
La nuova misura, inoltre, non modifica le regole sull’imposta di bollo applicabili agli estratti di conto corrente.
Quali comunicazioni scontano l’imposta e come – La circolare illustra nel dettaglio l’imposta da applicare, calcolata in relazione all’ammontare dei depositi presso ogni intermediario e alla periodicità delle comunicazioni (mensile, trimestrale, semestrale, annuale) inviate dagli intermediari, a partire dal 17 luglio 2011 (data di entrata in vigore della Legge n. 111 del 2011).
Per quanto riguarda, invece, il periodo che va dal 6 al 16 luglio 2011 (periodo transitorio), bisogna considerare gli importi stabiliti dal Dl n. 98/2011 prima della conversione.
Come calcolare l’imposta – L’Agenzia chiarisce che per quantificare il valore dei titoli bisogna tenere in considerazione anche quelli che non presentano né un valore di emissione né di rimborso, riportando in questo caso il valore di acquisto dei titoli. Inoltre, nell’ipotesi in cui il cliente intrattenga più rapporti di deposito con lo stesso intermediario, bisogna versare l’imposta in relazione a ciascun deposito.
Il testo della circolare è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della sezione “Normativa e prassi”.