In tema di lavoro subordinato e di licenziamento per giusta causa (l. 20.05.1970, n. 300, art. 18), con la sentenza n. 16361 depositata il 26 luglio 2011, la sezione lavoro del Palazzaccio ha stabilito che nell’ipotesi di licenziamento per giusta causa inflitto al dipendente per aver rifiutato di eseguire un’attività già rivelatasi una volta dannosa per la salute, non giova al datore eccepire che un certificato rilasciato dall’Azienda sanitaria locale comprovi l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie della sua qualifica. La Corte ha infatti precisato nelle quattro pagine di motivazione che è inutile solevare tale eccezione laddove il compito richiesto dal datore, per la sua peculiarità, esula dal novero della prestazione generalmente richiesta. Ne consegue che il recesso è illegittimo e il lavoratore deve essere reintegrato in servizio.
Luisa Foti
Studio Cataldi