Le donazioni effettuate in favore di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia pubblici che privati, possono essere portate dal donatore in diminuzione del proprio reddito. Sono queste le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 87/E pubblicata oggi, in risposta a un interpello presentato da un istituto scientifico interamente dedicato alla cura, alla ricerca clinica, biologica e traslazionale e alla formazione in campo oncologico. Quest’ultimo potrà beneficiare di donazioni “deducibili”, nel momento in cui terminerà il procedimento già avviato per il riconoscimento di IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico).
I motivi – Incentivare la ricerca scientifica attraverso la leva fiscale è la ratio che emerge dall’analisi dell’articolo 1 del Dl 70/2011, con cui è disposto, infatti, “un credito d’imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca”. Lo stesso articolo, inoltre, con il comma 3 precisa che, con questa definizione, si intendono anche gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Le finalità di questa recente norma sono di fatto coincidenti con quelle dell’articolo 1, comma 353, della legge 266/2005, e dell’art. 10, comma 1, lettera l-quater), del Tuir. Ecco perché gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia pubblici che privati, possano essere ricompresi tra “gli enti pubblici di ricerca” destinatari delle erogazioni liberali. Il testo della risoluzione è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della sezione “Normativa e prassi”.