Il 13 agosto 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188, il D.L. 138 (manovra-bis) che, tra le varie misure per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, prevede al Titolo III quelle a sostegno dell’occupazione. In particolare, nell’articolo 8 del Decreto (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità) viene riconosciuta la piena capacità per i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, di realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività. L’articolo 9 modifica l’articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili, di collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni mentre l’articolo 10 prevede che i Fondi interprofessionali per la formazione continua possano utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto. L’articolo successivo si occupa dei livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini prevedendo che, fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non potranno avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e potranno essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio. Infine l’articolo 12 prevede l’introduzione di due nuovi articoli nel Codice Penale relativi all’Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Studio Cataldi