La manovra finanziaria è intervenuta a disciplinare anche i tirocini formativi e di orientamento (non curriculari), i cosiddetti stages. Nella precedente normativa, la lege n. 196/1997 (legge Treu) , i tirocini erano rivolti a tutti i giovani che avevano adempiuto all’obbligo scolastico; i tirocini venivano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra soggetti promotori e datori di lavoro. La durata massima era di 12 mesi, con possibilità di intraprendere il tirocinio entro i 18 mesi successivi al termine degli studi.
Il legislatore ha introdotto diverse modifiche: i tirocini dovranno essere promossi esclusivamente da soggetti accreditati presso le singole Regioni di appartenenza, le quali dovranno stabilire i criteri per l’accreditamento stesso; in mancanza si farà riferimento alla normativa precedente (Legge Treu). Ulteriore limite introdotto dal legislatore è quello di tipo soggettivo:il tirocinio dovrà essere indirizzato a neo – laureati e neo – diplomati, fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati a misure alternative alla detenzione, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni precedenti. Oltre al limite soggettivo è stato introdotto un limite oggettivo, di natura temporale: la durata non potrà essere superiore a 6 mesi, da intraprendersi entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio. Per il tirocinio “prodromico”, relativo cioè all’accesso ad una professione (ad eccezione di quella medica), la disciplina deve conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa; al tirocinante dovrà essere corrisposto un compenso di natura indennitaria. La durata massima prevista, in questo caso, non potrà essere superiore ai 3 anni e lo stage potrà essere intrapreso anche durante il corso di studi universitario.
Anita Ottaviano