Il contratto di rete è stato introdotto con il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5. L’istituto ha la finalità di realizzare un “programma comune di rete”, sulla base del quale gli imprenditori si obbligano a “collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa” per perseguire lo scopo di “accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”.
L’articolo 42, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 prevede in favore delle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute, ai sensi dei commi da 2-bis a 2-septies del citato articolo 42, vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l’A.B.I. nei termini definiti con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze.
In particolare, il comma 2-quater del menzionato articolo 42 stabilisce, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la sospensione d’imposta della quota degli utili dell’esercizio destinata dalle imprese che aderiscono o sottoscrivono un contratto di rete
al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare. Per espressa previsione normativa, la quota degli utili che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può, comunque, superare il limite di 1 milione di euro, per singola impresa e periodo d’imposta.
L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini dell’Irap.
Antonina Giordano
Fisco Oggi