Manovra correttiva di luglio: sanzioni al mini restyling

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Porta aperta alla “definizione agevolata” anche nelle ipotesi di rideterminazione dell’importo, operata dall’ufficio in seguito alle deduzioni presentate dal contribuente
Le novità fiscali contenute nella manovra di stabilizzazione dello scorso luglio (Dl 98/2011) hanno interessato anche i procedimenti sanzionatori, prevedendo, fra l’altro, che le penalità relative a violazioni di tipo sostanziale debbano passare direttamente dall’atto di accertamento del maggior tributo richiesto. Ma non è questa l’unica modifica apportata al Dlgs 472/1997 (“Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”).
La prima – contenuta nel comma 29 dell’articolo 23, Dl 98/2011 – ha inserito nel corpo dell’articolo 16 del Dlgs 472/1997 il nuovo comma 7-bis, in base al quale le sanzioni “rideterminate” dall’ufficio in seguito alle deduzioni difensive presentate dal contribuente sono definibili, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento di 1/3 del loro importo. La regola si rende applicabile agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del Dl 98/2011 (6 luglio 2011), nonché a quelli notificati prima di tale data, ma per i quali non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del ricorso.
La seconda novità, come accennato all’inizio, è costituita dalla modifica all’articolo 17 del decreto legislativo che fissa i principi generali sull’applicazione delle sanzioni tributarie, a seguito della quale, in deroga alle regole per l’emissione dell’atto di contestazione (per violazioni formali, ossia svincolate dall’imposta), il tributo e la relativa sanzione “dovranno” essere richiesti con un unico atto. Questa seconda modifica si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.
Per effetto di questo intervento, quindi, per l’irrogazione delle sanzioni collegate al tributo non si potranno più notificare due distinti atti (il primo, relativo alla maggiore imposta, l’altro per contestare la sanzione).

Definizione agevolata allargata
Con la modifica dell’articolo 16, l’accoglimento – totale o parziale – delle deduzioni difensive presentate dal contribuente all’ufficio apre alla “definizione agevolata” delle sanzioni. Alla possibilità, cioè, di chiudere il conto con un pagamento ridotto, pari a 1/3 della sanzione irrogata (l’importo non può comunque essere inferiore a 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo). Una possibilità che prima esisteva (e continua ad esistere) solo in relazione alla “prima” contestazione e irrogazione delle sanzioni. Prima, cioè, delle eventuali deduzioni che il contribuente ha la possibilità di presentare entro il termine per la proposizione del ricorso.
Nulla cambia rispetto al passato nel caso di mancato accoglimento delle deduzioni. In tale evenienza le sanzioni non potranno beneficiare di alcuna riduzione, ma dovranno essere versate per intero. Salva ovviamente la facoltà di impugnate l’atto di irrogazione.

Tributo e sanzioni insieme
Come visto, per effetto dell’intervento sull’articolo 17, l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni di carattere sostanziale, cioè collegate al tributo cui si riferiscono, dovrà essere effettuata in via immediata, cioè con l’avviso di accertamento o di rettifica dell’imposta. Una procedura questa (conosciuta come “procedura di deroga”, alternativa a quella “ordinaria” che prevede il duplice atto, di ricupero dell’imposta e di irrogazione delle sanzioni) che già era attivabile dall’ufficio, ma solo in via discrezionale.
Per gli atti emessi a partire dal prossimo 1° ottobre, invece, la richiesta delle sanzioni direttamente con l’atto di accertamento (si ripete, nei casi di sanzioni collegate al tributo) diventerà obbligatoria (tranne, ovviamente, nel caso di contestazioni di sanzioni mosse a soggetti diversi dal contribuente – ad esempio, i coobbligati – non destinatarie dell’avviso di accertamento, per i quali la penalità continuerà a passare attraverso l’atto separato). Conseguentemente, i benefici connessi alla definizione mediante accertamento con adesione o per omessa impugnazione degli avvisi di accertamento o di rettifica dell’imposta si estenderanno sempre anche alle correlate sanzioni.

Salvatore Servidio

Fisco Oggi